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Come ricorda e fa osservare Mimmo Martinucci IN3WWW su
Radioforum, la Gazzetta Ufficiale n° 5 del 7 Gennaio 1991
riporta il D.M. 1°dicembre 1990; il D.M. in questione, relativo
al riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT, sancisce
che ai radioamatori dei Paesi CEPT viene consentito l'uso, in
Italia, delle apparecchiature ricetrasmittenti, con libertà di
trasferimento (alberghi, roulottes, campers, campings), purché
non operanti con mezzo mobile in movimento su frequenze
inferiori ai 144 MHz. Infatti, l'art. 5 del citato D.M. recita
testualmente: "I cittadini stranieri in possesso della licenza
di radioamatore CEPT, sono autorizzati, per la durata dei loro
soggiorni temporanei, all'uso della stazione di radioamatore su
mezzo mobile, escluso quello aereo. Non è consentita
l'utilizzazione della stazione su mezzo mobile in movimento,
operante sulle frequenze inferiori a 144 MHz".
Questa limitazione era necessaria perché l'Italia non aveva
recepito la normativa comunitaria che prevedeva la completa
mobilità ed uso delle apparecchiature radio sia portatili che
veicolari.
A seguito della nota n. DGCA/1/6/AC del Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni, protocollata col n. 0033663 del 17.10.96, ai
Radioamatori Italiani è stato consentito l'utilizzo della
porzione di frequenza compresa tra 50 e 51 MHz. Nella
ministeriale citata si fa riferimento ad una circolare del
16.10.96 che, nell'ampliare la gamma di frequenza concessaci e
nel consentirne l'uso anche ai titolari di licenza speciale
ribadisce le norme già impartite con la "vecchia" circolare n.
11422 del 6.3.90 che permise agli OM italiani l'accesso in banda
6 metri.
Con ciò detto appare chiaro che la precedente dizione "operante
su frequenze inferiori ai 144 MHz" va intesa come "operante su
frequenze inferiori ai 50 MHz".
Con il D.P.R. 27 gennaio 2000, n°64, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n° 69 del 23 marzo 2000, pag. 6, lo Stato italiano
recepisce la Direttiva Comunitaria (ERC Decision of 1 st
December 1995 on the free circulation of radio equipment in CEPT
member countries - ERC/DEC/(95)01), riguardante la detenzione e
l'uso, nei Paesi della CEPT, delle apparecchiature radio
ricetrasmittenti, siano essi portatili che veicolari, non solo
per i radioamatori, ma anche per gli altri servizi autorizzati.
Non pare ci siano dubbi sul fatto che la Direttiva sia rivolta a
tutti gli Stati membri (Italia inclusa) e si riferisca a tutti i
cittadini degli Stati membri (cittadini italiani inclusi).
Ribadisce IN3WWW che "Ci mancherebbe altro che l'interpretazione
possa essere che solo i cittadini dei paesi aderenti alla CEPT,
e solo nel periodo di visita o di transito in Italia, possano
(...omissis...), ad eccezione di quelli residenti e dei
cittadini italiani". Mimmo Martinucci ribadisce: "Chi scrive
trasferirà la propria stazione HF, senza chiedere alcuna
autorizzazione. Anzi, comunicherò all'Ispettorato competente, a
solo titolo di conoscenza, che si avvarrà del Regolamento
contenuto nel D.P.R. in questione, per il trasferimento senza la
preventiva autorizzazione".
Il citato D.P.R. non pone limitazioni di potenza per i
radioamatori. Questi, se italiani, debbono osservare le potenze
delle rispettive licenze (sia in HF che in VHF e superiori !!!).
Pertanto, se non sopravviene una modifica normativa successiva
alla data del 23 marzo 2000 (e l'art. 3, comma 1, lo prevede), i
radioamatori italiani possono andare in mobile, senza alcuna
preventiva richiesta di autorizzazione, con apparati HF e
frequenze superiori, rispettando unicamente la massima potenza
consentita dalla propria licenza.
Per i cittadini dei paesi CEPT, valgono le potenze delle Classi
di Licenza CEPT (300 W per la 1° classe e 10 W per la seconda
classe).
La normativa
Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2000, n. 64.
Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della
Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT)
in materia di libera circolazione di apparecchiature radio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa
doganale della Repubblica italiana approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive
modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
omissis
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 1° dicembre 1990 relativo al riconoscimento
della licenza di radioamatore CEPT, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991;
omissis
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 13 gennaio 2000; Sulla proposta del Ministro
delle comunicazioni;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1. Detenzione ed uso delle apparecchiature radio portatili
e veicolari
I cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, in visita od in
transito in Italia, possono detenere ed usare, nei modi e nelle
bande di frequenze consentiti, le apparecchiature radio,
portatili o veicolari, trasmittenti o ricetrasmittenti, monomodo
o multimodo, monobanda o multibanda, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
utilizzazione di servizi di telecomunicazioni autorizzati
dall'Italia nelle bande di frequenze assegnate;
approvazione amministrativa od omologazione, compatibilità
elettromagnetica e relativa marcatura delle apparecchiature;
c) conformità alla normativa vigente nel Paese di appartenenza.
Art. 2.
I soggetti di cui al comma 1, inoltre, possono:
detenere ed usare le apparecchiature radio, portatili o
veicolari, solo riceventi, per i servizi di radiodiffusione, di
radiodeterminazione e di radioamatore, nonché per il servizio
mobile a scopo di teleavviso personale;
omissis
Art. 3.
Elenco delle apparecchiature e comunicazioni
L'elenco delle apparecchiature che rispondono ai requisiti di
cui all'articolo 1, comma 1, delle relative bande di frequenze e
delle eventuali restrizioni di utilizzo e' approvato con decreto
del Ministro delle comunicazioni.
Il presente regolamento, il decreto di cui al comma 1 e le
successive modificazioni degli stessi sono comunicati
all'ufficio europeo delle comunicazioni della CEPT.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cardinale, Ministro delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000 Atti di
Governo, registro n. 119, foglio n. 9
Qui di seguito il testo integrale
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.69 del 23-3-2000
Sommario
LEGGI E ALTRI ATTI NORMATIVI
omissis
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2000, n.64
Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della
Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT)
in materia di libera circolazione di apparecchiature radio. Pag.
6
omissis
Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2000, n. 64
Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della
Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT)
in materia di libera circolazione di apparecchiature radio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa
doganale della Repubblica italiana approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive
modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visti il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 31 gennaio 1983, con il quale e' stato
approvato il piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, e le successive
modificazioni ed in particolare quelle di cui al decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 1o dicembre 1990 relativo al riconoscimento
della licenza di radioamatore CEPT, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che ha
dato attuazione alla direttiva 91/263/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il
reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata
dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva
93/97/CEE;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, che ha
dato attuazione alla direttiva 89/336/CEE in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata
dalla direttiva 92/31/CEE, dalla direttiva 93/68/CEE e dalla
direttiva 93/97/CEE;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, che ha
dato attuazione alla direttiva 94/46/CE che ha modificato le
direttive 88/301/CEE e 90/388= /CEE nella parte relativa alle
comunicazioni via satellite;
Vista la decisione 710/97/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 = marzo 1997 su un approccio coordinato di
autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni
personali via satellite nella Comunità;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160, con il quale e' stato
adottato il regolamento per la procedura di approvazione
nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
Visti l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 2, comma 1, lettera
e), del decreto-legge 1o maggio 1997, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1o luglio 1997, n. 189, recante
disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CEE
sulle comunicazioni mobili e personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318, concernente il regolamento per l'attuazione di
direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle
telecomunicazioni (CEPT) ERC/DEC (98)01 del 1o dicembre 1995
sulla libera circolazione delle apparecchiature radio nei Paesi
membri della CEPT, con particolare riferimento alle
apparecchiature terminali GSM, DECT, OMNITRACS per sistema EUT
ELTRACS, INMARSAT-C, INMARSAT-M e PR27;
Vista la decisione CEPT ERC/DEC(97)05 del 30 giugno 1997
relativa alla libera circolazione, all'uso ed alle licenze delle
stazioni mobili terrestri peri servizi di comunicazioni
personali via satellite (S-PCS) operanti nelle bande 1610-1626,5
MHz, 2483,5 - 2500 MHz, 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz nei Paesi
CEPT;
Vista la decisione CEPT ERC/DEC(98)11 del 5 dicembre 1997 sulla
libera circolazione e sull'uso delle apparecchiature terminali
mobili DCS 1800;
Viste le decisioni CEPT ERC/DEC(98)01, 02, 03 e 04 che estendono
le disposizioni recate dalla decisione CEPT ERC/DEC(95)01 alle
apparecchiature terminali radio INMARSAT-D, INMARSAT-Telefono
(anche noto come INMARSAT Mini-M), EM S-PRODAT ed EMS-MSSAT;
Considerata l'opportunità di favorire la mobilità dei cittadini
e, quindi, la detenzione delle apparecchiature radio satellitari
non solo su scala nazionale, ma anche su scala europea e
mondiale così come sancito nella suddetta decisione 710/97/CE, e
di estendere tale principio ad altre apparecchiature radio sulla
base delle citate decisioni CEPT;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nelle adunanze
della sezione consultiva per gli atti normativi del 10 maggio
1999 e del 26 luglio 1999; Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22
ottobre 1999;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 13 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Detenzione ed uso delle apparecchiature radio portatili e
veicolari
I cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, in visita od in
transito in Italia, possono detenere ed usare, nei modi e nelle
bande di frequenze consentiti, le apparecchiature radio,
portatili o veicolari, trasmittenti o rice-trasmittenti,
monomodo o multimodo, monobanda o multibanda, nel rispetto delle
seguenti condizioni:
utilizzazione di servizi di telecomunicazioni autorizzati
dall'Italia nelle bande di frequenze assegnate;
approvazione amministrativa od omologazione, compatibilità
elettromagnetica e relativa marcatura delle apparecchiature;
conformità alla normativa vigente nel Paese di appartenenza.
I soggetti di cui al comma 1, inoltre, possono:
detenere ed usare le apparecchiature radio, portatili o
veicolari, solo riceventi, per i servizi di radiodiffusione, di
radiodeterminazione e di radioamatore, nonché per il servizio
mobile a scopo di teleavviso personale;
detenere ma non utilizzare le apparecchiature radio diverse da
quelle di cui al comma 1 e di cui alla lettera a) del presente
comma, se il relativo impiego e' consentito dal Paese di
appartenenza e se risultano conformi a quanto disposto dal
decreto legislativo 12 dicembre 1996, n. 615.
Art. 2.
Interferenze dannose ed integrità della rete
Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1 e' fatta
salva la normativa in materia di prevenzione ed eliminazione dei
disturbi alle radiocomunicazioni.
In caso di interferenze dannose per il funzionamento di altri
impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri, autorizzati o
registrati, l'apparecchiatura terminale radio e' immediatamente
disattivata.
In caso di inottemperanza il Ministero delle comunicazioni
provvede alla disattivazione e, se necessario, al sequestro
delle apparecchiature.
A salvaguardia dell'integrità delle reti pubbliche di
telecomunicazioni, l'utilizzazione delle apparecchiature di cui
al presente decreto e' soggetta alle disposizioni di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n.
614, ovvero a quelle dell'articolo 20 del decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160.
Art. 3.
Elenco delle apparecchiature e comunicazioni
L'elenco delle apparecchiature che rispondono ai requisiti di
cui all'articolo 1, comma 1, delle relative bande di frequenze e
delle eventuali restrizioni di utilizzo e' approvato con decreto
del Ministro delle comunicazioni.
Il presente regolamento, il decreto di cui al comma 1 e le
successive modificazioni degli stessi sono comunicati
all'ufficio europeo delle comunicazioni della CEPT.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare. br> Dato a Roma, addì 27
gennaio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cardinale, Ministro delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Diliberto.
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 9
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