AUTOCERTIFICAZIONE

        

Con il D.P.R. 403/98  Regolamento di attuazione degli articoli 1-2-3- della Legge 127/97, l'amministrazione pubblica riconosce finalmente tutta l'autorità del cittadino: da ora in avanti con l'Autocertificazione non deve essere più autenticata, né soggetta bollo, e la firma in calce diventa una garanzia.
La Autocertificazione non ha limiti temporali di validità, è definitiva ed ha la stessa validità del certificato che sostituisce, ma e' utilizzabile esclusivamente nel rapporto con amministrazioni e gestori di servizi pubblici (ad es. le banche ed assicurazioni non sono tenuti ad accettarla).

L' autocertificazione non e' una novità; già con la legge 15/1968 il cittadino ha la possibilità di ottenere un certo numero di certificati ed atti semplicemente firmando una dichiarazione sostitutiva. 
Questi sono:

Luogo e Data di nascita

Esistenza in vita

Residenza

Stato civile

Morte del coniuge, genitore etc...

Stato di famiglia

Nascita del figlio

Cittadinanza

Godimento dei diritti politici

Iscrizione in Albi o Elenchi tenuti dalla Amministrazione Pubblica.

 

Con la legge 127/1997 e DPR 403/1198, si è allargata la possibilità di auto certificare altri stati, qualità e fatti, come:

Titoli di studio

Reddito

Adempimento agli obblighi militari

La qualità di rappresentante di persone giuridiche di tutore, curatore

Assenza di condanne penali

Numero di codice fiscale partita IVA 

Assolvimento obblighi contributivi

Tutti i dati relativi allo stato civile

Stato di casalinga, pensionato, disoccupazione

 

 Altre novità sono da ricordare:

La Autocertificazione può essere presentata da un'altra persona

Può essere inviata via fax, o per posta

Per i cittadini della UE, le modalità della Autocertificazione sono quelle stesse previste per i cittadini italiani

E' possibile anche per chi non può o non sa firmare purché sia in grado di intendere e di volere. Basta che allo sportello l'impiegato accerti personalmente l'identità della persona che rende la dichiarazione ed indichi le cause dell'impedimento.

L'esibizione di un documento do identità valido, in virtù dei dati che contiene, ha lo stesso valore dei corrispondenti certificati: basta depositare una fotocopia del documento non autenticata.

ATTI di NOTORIETA' 

la nuova legge estende i casi nei quali e' possibile utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Senza dover presentare ulteriore documentazione, possono essere attestati:

 

Tutti gli altri fatti, stati e qualità personali conosciuti direttamente dal cittadino interessato e non elencati tra quelli auto certificabili

La conformità della copia di una pubblicazione all'originale

La documentazione non deve essere autenticata, ma solo firmata di fronte all'impiegato addetto, e può essere spedita via fax o per posta se accompagnate da una fotocopia del documento di identità.

Ma ATTENZIONE: i certificati sanitari, medici, veterinari, do origine, di conformità CE, di brevetti o marchi registrati non possono essere sostituiti dalla autocertificazione.

Non certifichiamo il falso, o non distraiamoci quando si auto certifica: le amministrazioni sono tenute ad effettuare controlli sulla verità degli scritti, e se scoperte dichiarazioni false saranno applicate sanzioni penali e decadranno i benefici ottenuti con il provvedimento per il quale si è dichiarato il falso.

 

Fac - simile

AUTOCERTIFICAZIONE
per nascita, residenza e cittadinanza

(In carta semplice, da allegare alle domande che la prevedono)

 

AUTOCERTIFICAZIONE

 

Io sottoscritto ................................. (Cognome e nome), a norma delle vigenti leggi,

DICHIARO E CERTIFICO

che sono nato a...................., il........................, che sono residente (o domiciliato) in............ CAP, Città e Provincia),
in Via....................., n°............., e che sono cittadino .................

Si allega fotocopia fronte retro del documento di identità.

In fede.

Data..........................                         

Firma..............................