Con il D.P.R.
403/98 Regolamento di attuazione degli articoli 1-2-3- della
Legge 127/97, l'amministrazione pubblica riconosce finalmente
tutta l'autorità del cittadino:
da ora in avanti con
l'Autocertificazione non deve essere più autenticata, né
soggetta bollo, e la firma in calce diventa una garanzia.
La Autocertificazione non ha limiti temporali di validità, è
definitiva ed ha la stessa validità del certificato che
sostituisce, ma e' utilizzabile esclusivamente nel rapporto con
amministrazioni e gestori di servizi pubblici (ad es. le banche ed
assicurazioni non sono tenuti ad accettarla).
L'
autocertificazione non e' una novità; già con la legge 15/1968
il cittadino ha la possibilità di ottenere un certo numero di
certificati ed atti semplicemente firmando una dichiarazione
sostitutiva.
Questi sono:
Luogo e Data
di nascita
Esistenza in
vita
Residenza
Stato civile
Morte del
coniuge, genitore etc...
Stato di
famiglia
Nascita del
figlio
Cittadinanza
Godimento dei
diritti politici
Iscrizione in
Albi o Elenchi tenuti dalla Amministrazione Pubblica.
Con la legge
127/1997 e DPR
403/1198, si è
allargata la possibilità di auto certificare altri stati,
qualità e fatti, come:
Titoli di
studio
Reddito
Adempimento
agli obblighi militari
La qualità
di rappresentante di persone giuridiche di tutore, curatore
Assenza di
condanne penali
Numero di
codice fiscale partita IVA
Assolvimento
obblighi contributivi
Tutti i dati
relativi allo stato civile
Stato di
casalinga, pensionato, disoccupazione
-
Altre
novità sono da ricordare:
La
Autocertificazione può essere presentata da un'altra
persona
Può
essere inviata via fax, o per posta
Per
i cittadini della UE, le modalità della Autocertificazione
sono quelle stesse previste per i cittadini italiani
E'
possibile anche per chi non può o non sa firmare purché
sia in grado di intendere e di volere. Basta che allo
sportello l'impiegato accerti personalmente l'identità
della persona che rende la dichiarazione ed indichi le cause
dell'impedimento.
L'esibizione
di un documento do identità valido, in virtù dei dati che
contiene, ha lo stesso valore dei corrispondenti
certificati: basta depositare una fotocopia del documento
non autenticata.
ATTI
di NOTORIETA'
-
la nuova
legge estende i casi nei quali e' possibile utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Senza dover
presentare ulteriore documentazione, possono essere attestati:
-
Tutti
gli altri fatti, stati e qualità personali conosciuti
direttamente dal cittadino interessato e non elencati tra
quelli auto certificabili
La
conformità della copia di una pubblicazione all'originale
-
La
documentazione non deve essere autenticata, ma solo firmata di
fronte all'impiegato addetto, e può essere spedita via fax o
per posta se accompagnate da una fotocopia del documento di
identità.
-
Ma ATTENZIONE: i certificati sanitari, medici, veterinari, do
origine, di conformità CE, di brevetti o marchi registrati
non possono essere sostituiti dalla autocertificazione.
-
Non
certifichiamo il falso, o non distraiamoci quando si auto
certifica: le amministrazioni sono tenute ad effettuare
controlli sulla verità degli scritti, e se scoperte
dichiarazioni false saranno applicate sanzioni penali e
decadranno i benefici ottenuti con il provvedimento per il
quale si è dichiarato il falso.
Fac - simile
AUTOCERTIFICAZIONE
per nascita, residenza e cittadinanza
(In carta
semplice, da allegare alle domande che la prevedono)
AUTOCERTIFICAZIONE
Io
sottoscritto ................................. (Cognome e nome), a norma
delle vigenti leggi,
DICHIARO
E CERTIFICO
che
sono nato a...................., il........................, che sono
residente (o domiciliato)
in............ CAP, Città e Provincia),
in Via....................., n°............., e che sono cittadino
.................
Si
allega fotocopia fronte retro del documento di identità.
In
fede.
Data..........................
Firma..............................
|