"Un Servizio" per tutti i
soci dell'A.R.I.
L'art. 8 del Regolamento di
attuazione dello Statuto Sociale, titolato: "Tutela dei Soci -
Assicurazioni", e più precisamente i commi 2, 3 e 4, alla cui lettura
rimandiamo il lettore, esplicitano gli estremi di tali polizze, sul
cui contenuto vogliamo qui soffermarci, per fornire, a chi
interessato, le indicazioni indispensabili per conoscere gli estremi
più salienti delle polizze
stesse.
Polizza assicurativa per
danni provocati a terzi dalle antenne
Ogni socio è assicurato per
1 .000.000.000
Polizza n°
La prima polizza contratta con la "Milano
Assicurazioni" (n° 515385) è quella relativa alla Responsabilità civile
versi terzi, derivante all'Assicurato (A.R.I.), nella qualità di
"esercente un'Associazione di radioamatori, da fatto degli Associati,
quali proprietari di antenne in genere e loro accessori, comprese le
antenne relative ai ponti ripetitori in automatico".
Per eliminare qualsiasi dubbio sulla
interpretazione di tali condizioni, va subito chiarito che la copertura
assicurativa è relativa a quei danni che vengono provocati "ai terzi",
con la ovvia esclusione di danni a cose proprie.
Non appaia pleonastico quanto su detto, ma certe
richieste di risarcimento pervenuteci impongono tale
precisazione.
Stipulata nel 1990, tale polizza prevedeva i
seguenti massimali: lire 500.000.000 per ogni sinistro, ma col limite di
lire 300.000.000 per ogni persona e di lire 300.000.000 per danni a
cose, anche se appartenenti a più persone.
Tali massimali, con appendice n° 5, in data 20
ottobre 1994, furono portati, rispettivamente, a: 1 miliardo, 600
milioni e 600 milioni. Questi massimali sono tuttora in
vigore.
Non appare superfluo, per completezza di
informazione, riportare anche le appendici, in seguito poste in essere,
e che, indubbiamente, hanno la loro valenza, in quanto hanno esteso la
copertura assicurativa, estensione che è bene conoscere.
L'allegato 1, integrativo della polizza stessa,
contempla le "condizioni particolari", qui di seguito
riportate:
Condizioni
particolari
1) La garanzia assicurativa si estende alla
manutenzione delle antenne effettuata dai proprietari ed alla
committenza a terzi delle operazioni di installazione e manutenzione
delle antenne medesime.
2) Si intendono compresi i danni ai fabbricati
non di proprietà degli associati e, in caso di condominio, s'intende
esclusa la quota millesimale di proprietà dell'associato
stesso.
3) Si prende atto che, unicamente per le antenne
relative ai ponti radio ripetitori in automatico, vale la seguente
clausola: "a parziale deroga dell'art. 17) lett. a) delle Norme che
regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni cagionati alle
cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio, delle cose
dell'Assicurato o da lui detenute, purché non derivati da lavori
eseguiti presso terzi. Nel caso però di esistenza, in nome e per conto
dell'Assicurato, di valida ed operante polizza Incendio con estensione
alla garanzia ricorso terzi, la predetta estensione di garanzia sarà
operante per la parte di danno eventualmente eccedente il massimale
assicurato con la polizza Incendio. La presente estensione di garanzia
s'intende prestata con il massimo risarcimento di L. 300.000.000, per
uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo
assicurativo annuo."
4) Le parti Contraenti si danno reciprocamente
atto che la presente polizza, pur essendo stata stipulata per una durata
poliennale, potrà essere rescissa ad ogni scadenza annuale, mediante
preavviso da inviarsi con lettera raccomandata dall'una all'altra Parte
almeno tre mesi prima della scadenza del premio. Resta tuttavia inteso
che quando sia l'Assicurato a valersi di tale facoltà egli sarà tenuto a
rimborsare alla Società, nella misura e con le modalità previste dalle
Norme che regolano l'assicurazione, gli sconti goduti in funzione della
durata poliennale della polizza oltre il pagamento dei premi scaduti ed
eventualmente rimasti insoddisfatti.
5) A parziale deroga dell'art. 3) delle Norme che
regolano l'assicurazione si conviene che il termine di rispetto ivi
previsto in 15 giorni sia elevato a 30 giorni.
L'Appendice n. 2, del 18 aprile 1994, include
nella garanzia anche le antenne poste nelle dimore saltuarie, nonché le
antenne poste su campers e roulottes.
L'Appendice n. 4, a maggior precisazione
dell'art. 1 delle condizioni particolari di cui sopra, chiarisce,
particolare estremamente importante, che la garanzia assicurativa si
intende operante anche per le antenne installate direttamente dai
radioamatori.
Molto spesso, e legittimamente, si verifica il
caso che, in presenza di "eventi eccezionali" (trombe d'aria, fortunali,
burrasche, ecc.) la Compagnia non intenda ritenere operativa la polizza.
La legge infatti lo prevede (art. 1912 del Codice Civile).
Purtuttavia, e di questo bisogna rendere merito
all'Assicuratore, siamo riusciti a "strappare" una ulteriore
concessione, così come da appendice n° 9, qui di seguito
riportata.
Motivo
dell'appendice
Con la presente si intendono apportate alla
suindicata polizza le sottoelencate modifiche:
1) Precisazione · Con decorrenza dalle ore 24 del
14 febbraio 1996, si precisa che la garanzia assicurativa si intende
operante anche per le antenne installate presso la sede della Società
sita in Milano - Via Scarlatti 31.
2) Estensione · Con decorrenza dalle ore "24 del
23 settembre 1996", si prende atto che la garanzia assicurativa copre
anche i danni dovuti a caduta di antenne per vento con velocità fino ad
88 km/h (vento forza 9 - burrasca forte - scala Beaufort), purchè
l'Assicurato sia in regola con le Leggi vigenti in materia.
Per l'eventuale liquidazione del sinistro,
l'Assicurato dovrà esibire la documentazione che il liquidatore e/o il
perito richiederanno.
A maggior chiarimento di quanto previsto dalla
scala Beaufort, si riporta il testo relativo ai gradi 8, 9 e
10.
8 - Burrasca · Velocità vento 30/40 nodi - 62/74
km/h. Mare molto grosso, onde abbastanza alte e lunghe, con cresta che
si frange in spruzzi. Il trasporto di schiuma è continuo. Si rompono i
rami degli alberi. Altezza media delle onde da 4 a 6 metri.
9 - Burrasca forte · Velocità vento 41/47 nodi -
75/88 km/h. Mare molto grosso, onde alte, massiccio trasporto di
schiuma, visibilità ostacolata dagli spruzzi. Oggetti e tegole
asportati. Altezza media delle onde da 4 a 6 m.
10 - Burrasca fortissima · Velocità vento 48/55
nodi - 89/102 km/h. Mare tempestoso, onde molto alte e rovesciate in
avanti, visibilità scarsa. Alberi sradicati o schiantati, danni ai
fabbricati. Altezza media delle onde da 6 a 9
metri."
Denuncia di sinistro
Le denunce di sinistro vanno indirizzate alla
Segreteria Generale dell'A.R.I., che ne curerà l'inoltro alla Compagnia,
previa verifica della posizione associativa del denunciante.
La denuncia del sinistro va fatta immediatamente
e, comunque, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è
verificato o l'assicurato ne è venuto a conoscenza (art. 1913 Codice
Civile).
E' di tutta evidenza che si suggerisce ai
Colleghi Soci di essere puntuali e tempestivi nel rinnovo della quota
sociale (31 dicembre), perchè, in mancanza di tanto, si corre il serio
rischio, nella denegata ipotesi di sinistro, di trovarsi non garantiti
dalla Compagnia. Tale raccomandazione va fatta anche alle Sezioni presso
le quali il Socio dovesse effettuare il versamento della quota. Il
ritardo nell'invio delle stesse potrebbe comportare serie conseguenze
per il Socio stesso.
Raccomandiamo, altresì, ai Soci che, nello
stilare la denunzia, evitino di adoperare "termini catastrofici", quali:
"Vento di inaudita violenza; vento che superava i 140 km orari;
fortunale di eccezionale violenza; e termini di questo
genere.
Ci si deve limitare a riferire che l'antenna è
caduta, indicando i danni provocati, e allegando, possibilmente, qualche
foto o altra documentazione. E...basta!
Copia integrale della Polizza, degli Allegati e
delle Appendici potrà essere richiesta alla Segreteria Generale
A.R.I.
Si ritiene opportuno fornire un fac-simile della
denuncia di sinistro.
Spett.le Segreteria Generale della
Associazione Radioamatori Italiani - Via D.
Scarlatti, 31 - 20124 Milano
Raccomandata R.R.
Data.................
Oggetto: Denuncia di sinistro
Io qui sottoscritto................, residente
in......., alla via..........., socio A.R.I., matricola.........., in
regola con il pagamento della quota sociale, comunico, per il successivo
inoltro alla Spett.le Milano Assicurazioni, che il giorno........, alle
ore..... circa, a causa del maltempo verificatosi in zona, la mia
antenna (con relativo palo di sostegno o traliccio - o solo antenna) è
caduta sul lastrico solare (o tetto), provocando danni a........
(indicare le cose danneggiate), di proprietà di........., residente in
via....., n°...; (o di pertinenza del condominio sito in.......,
via....., n°...).
Allego documentazione fotografica, mentre resto
in attesa di cortese, sollecito riscontro
Distinti saluti
Firma.................................................
Polizza n.
1) Persone Assicurate - S'intendono assicurate i componenti
del "Corpo Emergenza radioamatori" quando:
- Garanzia A - Partecipano ad esercitazioni in occasione di
prove di simulata emergenza (sono compresi gli infortuni derivati da
lavori di installazione delle apparecchiature e delle antenne)
- Garanzia B - Prestano la loro opera per emergenze causate
da catastrofi naturali in genere; per quest'ultimo caso possono
eccezionalmente partecipare anche altri "Associati" non specificamente
iscritti al "Corpo Emergenza Radioamatori".
2) Somme Assicurate - Ciascuna persona s'intende assicurata
per le seguenti somme:
- L. 100.000.000 in caso di Morte
- L. 100.000.000 in caso di Invalidità Permanente
- L. 50.000 in caso di inabilità temporanea, detta indennità
giornaliera non è corrisposta per i primi 15 giorni successivi a
quello dell'infortunio o della ritardata denuncia
- L. 5.000.000 rimborso spese di cura.
-
3) Premio - Il premio viene convenuto in:
L. 2.500 al giorno e per persona (comprensivo di accessori e tasse,
queste ultime attualmente nella misura del 2.5%) per i rischi di cui
alla GARANZIA A eviene anticipato in L. 1.250.000 che rimane come premio
minimo annuo.
L. 6.000 al giorno e per persona (comprensivo di accessori e tasse,
queste ultime attualmente nella misura del 2,5%) col minimo assoluto di
L. 500.000 per ogni emergenza, per la Garanzia.
Per la Garanzia A il contraente (o chi per esso) dovrà
preventivamente comunicare alla Compagnia - a mezzo raccomandata - il
periodo di durata di ogni esercitazione nonchè le generalità dei
partecipanti. La relativa garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno
risultante dal timbro postale di spedizione della raccomandata.
Per la Garanzia B la validità dell'assicurazione avrà effetto
dal momento della catastrofe e varrà nei confronti delle persone di cui
la Contraente ci comunicherà le generalità entro sette giorni e cesserà
alla data che ci verrà comunicata dalla Contraente stessa. Alla fine di
ogni annualità assicurativa si provederà alla regolazione del premio in
base a quanto sopra.
4) Infortuni Compresi - A chiarimento ed integrazione
dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa che
sono compresi in garanzia anche:
- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altre sostanze;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti
o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano
portatori necessari;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione e la caduta del fulmine;
- i colpi di sole o di calore;
- e lesioni (esclusi gli infarti e le ernie non addominali da
sforzo) determinate da sforzi;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza
anche gravi;
- unicamente nei confronti degli Assicurati ai sensi della Garanzia
B si precisa che sono compresi in garanzia gli inforuni derivanti da:
- - uso e guida dei mezzi terrestri, in genere atti a raggiungere la
zona disastrata ed a operarvi per la salvezza e la solidarietà umana;
- - calamità provocate da forze della natura quali movimenti
tellurici, inondazioni, alluvioni, straripamenti, eruzioni vulcaniche,
frammenti e simili.
Resta comunque inteso che, per ogni intervento del Corpo l'esborso
massimo da parte della Compagnia, non potrà in nessun caso superare
1.500.000.000 di lire.
5) Veicoli - Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, a
condizione che l'assicurato sia in possesso di regolare patente di
abilitazione alla guida, ove prescritta (esclusi aerei subacquei).
6) Infermità, mutilazioni, difetti fisici - Il contraente è
esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni da
cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che
dovessero in seguito sopravvenire, salvo che si tratti di persone
trovatisi nelle condizioni fisiche di cui all'art. 6 delle Condizioni
Generali di Assicurazione e da ritenersi come tali non assicurabili.
In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il
disposto dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Allegato appendice
1 - L'Art. 1 delle Condizioni Particolari
dattiloscritte in polizza Persone Assicurate si intende parzialmente
modificato in: "Si intendono assicurati i componenti dell'ARI-RE
(Radiocomunicazioni di Emergenza), quando:...."
2 - L'Art. 1 delle Condizioni Particolari "Garanzia B", la
dicitura "Corpo Emergenza Radioamatori" si intende sostituita con ARI-RE
(Radiocomunicazioni di Emergenza)
3 - L'Art. 3 - Garanzia A al II capoverso si precisa che la
garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno antecedente la data di
svolgimento dell'esercitazione stessa.
4 - L'Art. 4 Infortuni Compresi all'ultimo capoverso, la
parola "Corpo" si intende sostituita con la sigla
"ARI-RE".
Bibliografia: Rado Rivista - ARI
Milano
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