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Art. 1
L'Associazione Radiotecnica Italiana
- A.R.I. - sorta il gennaio 927 dalla fusio-
ne dell'Associazione Dilettanti Radiotecnici
Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano,
acquista la denominazione di Associazione
Radioamatori Italiani - A.R.I.
Art. 2
L'Associazione ha sede legale ed amministrazione in Milano.
Art. 3
Scopi dell'Associazione sono:
a) riunire a scopi scientiici e culturali, con
esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori;
b) assistere, con le modalità che saranno
stabilite dal Consiglio Direttivo mediante ap-
posita regolamentazione, i titolari di stazione
di ascolto (SWL), nonché tutti coloro che si
interessano ai problemi radiantistici ed eventualmente alle attività collaterali;
c) dare incremento agli studi scientiici in
campo radiantistico promuovendo esperimenti e prove;
d) costituire organo di collegamento fra i
Soci e la pubblica Amministrazione, in parti-
colare per ciò che concerne la disciplina dell'attività radiantistica;
e) tutelare gli interessi dei Soci nei confronti di Enti similari ed assisterli nei rapporti con
la pubblica Amministrazione;
f) mantenere relazioni con analoghe associazioni estere e specialmente con la I.A.R.U.
(International Amateur Radio Union) della quale
l'A.R.I. è iliazione per l'ltalia;
g) costituire Centri di Informazioni tecniche
a disposizione dei propri Soci;
h) distribuire ai Soci l'Organo Uficiale dell'Associazione.
Art. 4
L'Associazione è apolitica ed aconfessionale.
Soci
Art. 5
L'Associazione è composta da Soci Effettivi, Juniores ed Onorari. Tranne questi ulti-
mi, essi sono tenuti a versare alla Segreteria
Generale, entro il periodo stabilito, una quota
annuale che, per ogni anno, sarà stata issata
dal Consiglio Direttivo e resa nota entro e non
oltre il 3 ottobre dell'anno precedente. Il versamento della quota annuale, effettuato entro
il termine di cui sopra, non dà diritto a fruire
dei servizi arretrati.
Statuto
approvato con DPR 24 novembre 1977 n. 1105
Una parte della quota annuale costituisce
la quota di Sezione che, con le modalità sta-
bilite dal Consiglio Direttivo, sarà attribuita
dall'A.R.I. alla Sezione competente tramite
il rispettivo Comitato Regionale al quale ne
spetterà una percentuale stabilita dal Comita-
to Regionale medesimo per le proprie spese
di gestione.
Art. 6
I Soci Effettivi sono le persone isiche di
ineccepibile moralità che abbiano raggiunto
la maggiore età, che godano dei diritti civili
e che abbiano conseguito la licenza per l'im-
pianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, sempre che tale licenza non sia stata
deinitivamente revocata per cause imputabili
alla condotta del titolare.
I Soci Effettivi facenti parte di un medesimo
nucleo familiare possono richiedere di ver-
sare la quota stabilita per i Soci Juniores pur
conservando i diritti sociali. Il nucleo familiare
riceve in tal caso un solo fascicolo dell'Organo Uficiale per ogni numero distribuito.
Art. 7
I Soci Juniores sono le persone isiche,
pure di ineccepibile moralità che, trovandosi
nelle stesse condizioni soggettive dei Soci
Effettivi, non abbiano tuttavia raggiunto la
maggiore età.
Essi sono tenuti a pagare la metà della
quota stabilita per i Soci Effettivi, non prendo-
no parte alle votazioni e non possono essere
eletti nelle cariche sociali; la loro domanda di
ammissione dovrà essere validamente sottoscritta. Per il resto essi hanno gli stessi diritti
dei Soci Effettivi.
Art. 8
I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio
Direttivo per speciali benemerenze e come tali
non hanno obbligo di versare alcuna quota. Essi non prendono parte alle
votazioni e non
possono essere eletti alle cariche associative,
a meno che non siano già Soci Effettivi.
Art. 9
La domanda di ammissione a Socio deve
essere indirizzata per iscritto alla Presidenza
dell'A.R.I.
Essa dovrà essere controirmata da due
Soci presentatori e contenere l'esplicita di-
chiarazione, da parte del richiedente, di uniformarsi alle disposizioni e regolamenti in
materia radiantistica nonché alle norme statutarie ed alle deliberazioni degli organi direttivi
dell'A.R.I.
La domanda, accompagnata dalla quota
associativa annuale e da una quota di imma-
tricolazione che per ogni anno sarà issata dal
Consiglio Direttivo, dovrà essere inoltrata tra-
mite la Sezione competente la quale, mediante il proprio organo appositamente designato
dal Regolamento interno, vi apporrà il parere che, se negativo, dovrà essere motivato.
Il nome dell'aspirante Socio dovrà essere
pubblicato sull'Organo Uficiale per eventuali
opposizioni ed il Consiglio Direttivo dell'A.R.I.
non potrà quindi deliberare sulla domanda
che un mese dopo tale pubblicazione.
Art. 10
La deliberazione del Consiglio Direttivo dell'A.R.I. sull'ammissione o meno dell'aspirante
Socio è deinitiva ed inappellabile; in caso di
mancata ammissione, il Consiglio stesso non
ha obbligo di indicarne il motivo. In quest'ultimo caso al richiedente saranno restituite la
domanda e la quota versata, franche di spese, per lo stesso tramite d'inoltro.
Art. 11
Salvo le eccezioni previste dal presente
Statuto, i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto:
a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle
Assemblee di Sezione che per referendum;
b) a ricevere la tessera sociale ed a fregiarsi del distintivo sociale;
c) a ricevere l'Organo Uficiale dell'A.R.I.;
d) a servirsi della Biblioteca dell'A.R.I.
nonché dei Centri di Informazioni Tecniche
secondo le norme stabilite dagli appositi regolamenti;
e) ad usufruire delle facilitazioni eventualmente conseguite dall'A.R.I;
f) a consultare lo schedario bibliograico;
g) ad usufruire del servizio QSL nei modi
stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'A.R.I.
Art. 12
La qualità di Socio dell'A.R.I. si perde per
recesso o per esclusione:
a) per recesso: il Socio può in qualsiasi
momento recedere dall'Associazione. Perché
possa avere effetto con l'anno successivo, la
dichiarazione di recesso deve essere comu-
nicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla
Segreteria Generale
dell'A.R.I. non oltre il 30 novembre. Trascorso
il termine suddetto, il Socio recedente è tenuto a corrispondere le ulteriori annualità;
b) per esclusione: il Consiglio Direttivo può
in ogni momento procedere alla esclusione
del Socio per morosità o per gravi motivi,sentito il Comitato Regionale competente, e
può immediatamente deliberare la sospensione cautelativa dai diritti sociali. Nei casi di
esclusione per gravi motivi, la deliberazione
consiliare, per essere valida, dovrà riportare
la maggioranza prescritta al comma 3 del
successivo art. 26. Se l'esclusione avviene
per morosità, il Consiglio ha diritto di procedere contro l'ex Socio per il pagamento dell'an-
nualità in corso; il Socio moroso è comunque
tenuto a corrispondere le quote sociali ino al
regolare recesso o ino alla data della esclusione; in ogni caso egli perde la sua qualità di
Socio dopo due anni di morosità continuata.
Se l'esclusione avviene per gravi motivi, sono
restituiti all'ex Socio tanti dodicesimi della
quota annuale quanti sono i mesi che ancora
restano alla chiusura della gestione per l'anno
in corso.
Art. 13
Per fatti di minor gravità il Consiglio Direttivo, sempre sentito il Comitato Regionale
competente ed assunte quelle informazioni che riterrà, ha facoltà di sospendere con
delibera non impugnabile ed a suo insindacabile giudizio il Socio dall'esercizio dei suoi
diritti sociali per un periodo non superiore a
sei mesi.
Art. 14
Nel caso di applicazione delle sanzioni di
cui ai precedenti art. 2, lettera b) ed art. 3, il
Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno,
può rendere di pubblica ragione i motivi del
provvedimento.
Art. 15
Ogni Socio ha diritto di reclamare verso il
Consiglio Direttivo contro l'ammissione di un
nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che egli ritenga
incompatibile con i ini dell'A.R.I. o priva dei
requisiti necessari. Non è consentito reclamo
contro le delibere del Consiglio Direttivo che
non ammettano un nuovo Socio, ne sospen-
dano o ne escludano uno già Socio.
Patrimonio
Art. 16
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalla Biblioteca;
b) dalle donazioni, lasciti e versamenti straor-
dinari eventualmente fatti da Soci o da terzi.
Le eventuali eccedenze attive della gestio-
ne annuale vanno al fondo riserva, l'Assem-blea può però deliberare il loro investimento
per l'accrescimento del patrimonio sociale.
Organi dell'Associazione
Art. 17
Sono organi dell'Associazione;
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio Sindacale.
Statuto dell'A.R.I.
Art. 18
Le Assemblee Generali sono composte da
due delegati per ogni regione, secondo l'or-
dinamento amministrativo dello Stato, che
votano secondo quanto disposto dagli artt. 40
e 53; le Assemblee Generali possono essere
Ordinarie o Straordinarie.
Art. 19
L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata
una volta all'anno per una data che normalmen-
te non sarà posteriore al 30 aprile.
Art. 20
L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo
od i Sindaci lo ritengano opportuno, oppure
quando ne sia stata fatta motivata richiesta
da tante delegazioni regionali che rappresentino almeno un terzo dei Soci effettivi o diret-
tamente da un decimo dei Soci effettivi stessi,
in regola con il pagamento delle quote.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in
volta la località di convocazione delle Assem-
blee Ordinarie e Straordinarie.
Art. 22
La sede e la data dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con il relativo Ordine
del Giorno, saranno comunicate ai delegati
regionali almeno 30 giorni prima della data fissata dell'Assemblea.
Le Delegazioni Regionali che desiderino
presentare proposte da inserire all'Ordine del
Giorno, devono far pervenire il relativo testo
scritto alla Segreteria Generale con congruo
anticipo.
Art. 23
All'Assemblea Generale Ordinaria devono
essere sottoposti:
a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento
dell'Associazione;
b) il bilancio consuntivo del precedente
anno solare ed il preventivo dell'anno in corso;
c) la relazione del Collegio Sindacale;
d) i provvedimenti di scioglimento delle Sezioni, eventualmente deliberati dai Comitati
Regionali ed impugnati dalle Sezioni interessate;
e) gli altri argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo, sia dal Collegio
dei Sindaci, sia dalle Delegazioni Regionali
ed iscritti all'Ordine del Giorno ai sensi del
precedente art. 22.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo è composto da nove
membri, di cui otto eletti per referendum (artt.
33 e segg.) fra i Soci Effettivi in regola con il
pagamento della quota ed uno nominato dal
Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.Quest'ultimo membro è esonerato da ogni
eventuale obbligo di cauzione e non impegna
la responsabilità dello Stato nei confronti di
chicchessia.
Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge
tra i propri membri un Presidente, due Vice
Presidenti, un Segretario Generale, un Vice
Segretario Generale ed un Cassiere.
I componenti del Consiglio Direttivo non
possono ricoprire alcuna carica nella organiz-zazione periferica dell'Associazione.
Art. 25
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto non siano di
esclusiva competenza dell'Assemblea.
Art. 26
Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza di almeno cinque
membri; nessuna adunanza sarà validamente costituita se non sarà presieduta dal
Presidente (o, in sua assenza, da un Vice
Presidente) con l'assistenza del Segretario
Generale (o, in sua assenza, del Vice Segretario Generale).Le delibere, eccettuate quelle di cui al com-
ma successivo, saranno valide se prese a
maggioranza di voti; in caso di parità prevarrà
il voto del Presidente o del Vice Presidente
che lo sostituisce. In nessun caso possono
essere adottate deliberazioni che non abbiano riportato almeno quattro voti favorevoli.
Le delibere di esclusione di Soci per gravi
motivi di cui all'art. 2, lettera b), per essere
valide dovranno sempre essere approvate
con almeno sette voti favorevoli.
Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sarà
redatto sommario verbale e le deliberazioni pre-
se saranno pubblicate nell'Organo Uficiale.Ciascun Consigliere intervenuto ha diritto
di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
Art. 27
I componenti del Consiglio Direttivo durano
in carica tre anni e possono essere rieletti.
In caso di vacanza e ino ad un massimo di
due Consiglieri, durante il triennio, il Consiglio
Direttivo potrà provvedere a sostituirli nominando Consiglieri altri Soci effettivi, a meno
che il Consiglio stesso non preferisca indire
apposite elezioni per colmare i vuoti.
I Consiglieri così nominati durano in carica
sino allo scadere del triennio in corso.
Le elezioni devono però essere senz'altro
indette qualora i Consiglieri venuti a mancare
siano più di due. In tal caso i Consiglieri chiamati eventualmente in precedenza dal Con-
siglio decadono; essi possono però essere
confermati con referendum.
I Consiglieri così nominati durano in carica
sino allo scadere del triennio in corso.
Art. 28
I Sindaci sono eletti per referendum in numero di tre effettivi e due supplenti fra i Soci
aventi i requisiti richiesti per i Consiglieri.
Art. 29
Ai Sindaci spetta il controllo generale sull'amministrazione dell'Ente e sulle votazioni
a referendum; in particolare essi controllano
l'organizzazione dei referendum e lo scruti-
nio dei voti. I Sindaci non possono ricoprire
alcuna carica nell'organizzazione periferica
dell'Associazione.
Art. 30
I Sindaci durano anch'essi in carica tre
anni e possono essere rieletti. In caso di va-
canza di un Sindaco, i due rimasti in carica
provvedono a sostituirlo con uno dei Sindaci
supplenti, il quale durerà in carica sino allo
scadere del triennio in corso.
Art. 31
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse
danno diritto al solo rimborso delle spese
incontrate per l'esecuzione di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal
Consiglio Direttivo; tuttavia questi, sentito il
parere del Collegio Sindacale, può deliberare
una remunerazione per quei Consiglieri investiti di particolari incarichi di direzione ammi-
nistrativa o tecnica.
Il Consiglio Direttivo può deliberare che
siano altresì rimborsate, in tutto od in parte,
le spese vive sostenute da coloro che devono
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo od alla Assemblea Generale, dai Sindaci
nonché le spese di rappresentanza della Presidenza.
Votazioni e Delibere - Assemblee
Art. 32
Le votazioni avvengono in assemblea o
per referendum.
Art. 33
a) Le votazioni per la nomina degli otto
membri del Consiglio Direttivo di cui all'art. 24
e per la nomina dei Sindaci, sia effettivi che
supplenti di cui all'art. 28, per la revisione o
modiica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione, per la disposizione
del capitale, nonché per la adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importan-
za per l'Associazione debbono avvenire per
referendum personale, segreto e diretto tra
tutti i Soci Effettivi, in regola con il pagamento delle quote ed aventi il godimento di tutti i
diritti sociali.
b) Tutte le altre delibere non contemplate
nel precedente paragrafo possono essere
prese dall'Assemblea Generale, formata dalle
Delegazioni Regionali di cui all'art. 8.
Art. 34
Le votazioni per referendum sono indette o
dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assem-
blea Generale, nel quale ultimo caso il Consiglio dovrà indire il referendum entro trenta
giorni dal voto assembleare.All'uopo il Consiglio trasmette a tutti i Soci
aventi il godimento di tutti i diritti sociali apposita scheda sotto il controllo del Collegio dei
Sindaci.
Statuto dell'A.R.I.
Art. 35
Il giorno di chiusura della votazione per referendum dovrà essere issato non prima del
venticinquesimo giorno dalla data del timbro
postale di spedizione dell'ultima scheda.
Art. 36
Entro il termine così issato, i Soci faranno
pervenire alla Segreteria Generale od ai reca-
piti stabiliti dal Collegio dei Sindaci la scheda
con il loro voto.
Art. 37
A maggior garanzia della votazione per referendum, i Sindaci hanno la più ampia facol-
tà nello stabilire le modalitá di compilazione
della scheda, del relativo invio ai Soci e dello
scrutinio dei voti.
I Sindaci, in queste operazioni di sorveglianza e di scrutinio, possono farsi assistere
da uno o più Soci; in ogni caso deve essere
consentito a qualsiasi Socio, che si presenti
spontaneamente, di presenziare alle operazioni di scrutinio.
Art. 38
Il risultato delle votazioni obbliga tutti i
Soci.
Art. 39
Le Assemblee Generali, siano esse Ordinarie che Straordinarie, sono di norma pre-
siedute dal Presidente del Consiglio Direttivo
o da un Vice Presidente, ed in esse funge da
segretario il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale, ma l'Assemblea ha facoltà
di scegliersi a Presidente qualsiasi Delegato
intervenuto.
Art. 40
In prima convocazione l'Assemblea Generale potrà deliberare con l'intervento di alme-
no la metà delle Delegazioni Regionali che
rappresentino almeno il cinquanta per cento
più uno dei Soci Effettivi.Per la seconda convocazione sarà sufi-
ciente l'intervento di almeno un terzo delle
Delegazioni Regionali che rappresentino
almeno il trenta per cento più uno dei Soci
Effettivi.
Le deliberazioni saranno valide in ogni
caso quando riportino il voto favorevole della
maggioranza delle Delegazioni Regionali presenti, che abbiano insieme anche la maggio-
ranza dei Soci Effettivi rappresentati da tutte
le Delegazioni intervenute.
Art. 41
Occorrendo, l'Assemblea nomina di volta
in volta gli scrutatori per le votazioni assembleari.
Art. 42
Le votazioni assembleari avvengono con
le modalità che l'Assemblea di volta in volta
deciderà.
Art. 43
In ogni caso le delibere sociali, siano esse
prese in Assemblea o per referendum, devono essere pubblicate sull'Organo Uficiale
dell'Associazione.
Tuttavia il Consiglio, in caso di urgenza, ne
può dare anticipata comunicazione ai Soci
mediante invio per posta di circolari ai singoli
od eventualmente ai soli Comitati Regionali
ed alle Sezioni.
Probiviri
Art. 44
Al ine di dirimere eventuali gravi divergenze fra Soci o fra Sezioni, su richiesta di un
Socio o di una Sezione interessata può essere nominato dal Consiglio Direttivo o dal
Comitato Regionale competente un Collegio
di Probiviri composto da tre membri, scelti tra
i Soci che abbiano compiuto il quarantesimo
anno di età e che siano iscritti all'A.R.I. da al-
meno dieci anni. Il più anziano dei tre membri
è il Presidente di diritto.
Art. 45
Il Collegio dei Probiviri si riunisce ed istruisce la vertenza con le modalità che riterrà più
opportune.
Il lodo probivirale deve sempre essere
ispirato ai fini conciliativi; esso è vincola-
tivo per tutte le parti interessate ed inappellabile.Il lodo, redatto in forma scritta, sarà deposi-
tato in originale presso la Segreteria Generale nonché presso il Comitato Regionale com-
petente, il quale ultimo curerà la trasmissione
di copia del lodo a tutti gli interessati nel più
breve tempo possibile.Il lodo è segreto; potrà esserne però data
pubblicazione dalla Segreteria Generale su
richiesta scritta di tutti gli interessati.
Art. 46
Poiché la nomina dei Probiviri è eminentemente onoriica, i Soci che
accettino la nomi-
na stessa esplicano l'incarico gratuitamente
anche per quanto riguarda le spese vive che
dovessero incontrare per l'esplicazione dell'incarico stesso.
Rappresentanza e Firma
Art. 47
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione ed a lui è devoluta
la irma sociale. Firma libera, in assenza del
Presidente, ha anche il Segretario Generale.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei
propri membri per la direzione amministrativa
della gestione o per altri incarichi tecnici, de-
terminando i limiti della delega.
Per gli atti di ordinaria amministrazione,
che non implichino alcuna responsabilità di
fronte ai terzi, il Presidente, sotto la sua per-
sonale responsabilità, può delegare la firma
ad uno o più Consiglieri e ad un Segretario
Amministrativo. Lo stesso Presidente può
delegare la irma al Cassiere - liberamente
o congiuntamente alla sua - nei confronti di
banche, presso le quali il Consiglio riterrà di
depositare i fondi sociali.
Art. 48
Nessuna obbligazione, di nessun genere,
può essere assunta di fronte a terzi che non
sia stata debitamente e previamente autorizzata dal Consiglio Direttivo, autorizzazione
che dovrà risultare da regolare delibera.In nessun caso il Consiglio Direttivo può
autorizzare l'assunzione di alcuna obbligazione cambiaria.
Art. 49
I verbali di assemblea saranno irmati dal
Presidente e dal Segretario della Assemblea
stessa e dagli eventuali scrutatori.I verbali di scrutinio per le votazioni ad refe-
rendum saranno irmati dai Sindaci.
I verbali del Consiglio Direttivo saranno
irmati da chi presiede il Consiglio e da chi
funge da segretario.
Sezioni e Comitati Regionali
Art. 50
Per provvedere al raggruppamento dei
Soci in sede periferica, possono essere costi-
tuite Sezioni A.R.I. secondo quanto previsto
dall'art. 52 del presente Statuto.
Tutti i Soci devono necessariamente far
parte di una Sezione della Regione in cui essi
hanno l'abituale domicilio. I Soci della Sezio-ne, oltre al versamento della quota sociale,
comprensiva - ai termini dell'art. 5, ultimo
comma - della quota della Sezione stessa,
possono volontariamente versare contributi
straordinari alla Sezione di competenza.
Le Sezioni fanno capo al Comitato Regionale costituito nella Regione in cui esse
hanno sede; le Sezioni, secondo le direttive
impartite dai Comitati Regionali, possono dar-
si un regolamento interno, che dovrà essere
approvato dai Comitati Regionali stessi.
Art. 51
I Comitati Regionali sono formati dai rap-presentanti delle Sezioni della Regione ed
hanno la più ampia autonomia regolamenta-
re.
In particolare, essi provvedono, con propria deliberazione, a stabilire le norme più
opportune per la propria costituzione interna e per il proprio funzionamento; tali norme
dovranno essere sottoposte all'approvazione
dell'Assemblea Generale di cui all'art. 8 ed
in armonia con il presente Statuto.
Art. 52
I Comitati Regionali estendono la propria
competenza su tutto il territorio della Regione
per quanto attiene alla costituzione, funzionamento, attività, estinzione e scioglimento del-
le Sezioni; risolvono ogni tipo di divergenza
tra Soci e tra Sezioni e, secondo le direttive
dell'A.R.I., cooperano per il miglior sviluppo
dell'Associazione e per il conseguimento degli scopi sociali.
Per l'esercizio di tali funzioni i Comitati Regionali si danno un proprio regolamento che,
come le norme di cui all'art. 5 , dovrà essere
sottoposto all'approvazione dell'Assemblea
Generale di cui all'art. 8 ed in armonia con
il presente Statuto.
Art. 53
I Comitati Regionali provvedono inoltre a
nominare i propri Delegati alla Assemblea
Generale dell'A.R.I.; tale nomina deve essere
immediatamente comunicata alla Segreteria
Generale.
Le Delegazioni Regionali intervengono alle
Assemblee dell'A.R.I in rappresentanza dei
Soci Effettivi appartenenti alle Sezioni sulle quali i rispettivi Comitati Regionali hanno
competenza, con tanti voti quanti sono i Soci
Effettivi in possesso di tutti i diritti sociali nelle
rispettive Regioni.
Art 54
La costituzione dei Comitati Regionali, le
norme per la loro costituzione interna ed il
loro funzionamento di cui all'art. 5 , i regolamenti di cui all'art. 52, devono essere comuni-
cati alla Segreteria Generale dell'A.R.I.Eguale comunicazione è dovuta per le no-
mine e le eventuali variazioni alle cariche dei
Comitati Regionali ed a quelle relative alle
Sezioni.
Art. 55
Le deliberazioni dei Comitati Regionali
e delle Sezioni non implicano in alcun caso
responsabilità patrimoniale per la Sede Centrale.
Art. 56
I Comitati Regionali e le Sezioni possono
avere un proprio patrimonio.Organo Uficiale
Art. 57
L'Organo Uficiale dell'A.R.I. è designato
dal Consiglio Direttivo. A dirigere tale Organo
il Consiglio designa uno dei propri membri.
Art. 58
L'Organo Uficiale deve pubblicare nel più
breve termine e con precedenza su ogni altra
pubblicazione - oltre alle delibere assembleari
e per referendum - i comunicati del Consiglio
Direttivo e quelli del Collegio Sindacale. Avranno valore di atti uficiali dell'Associa-
zione soltanto i comunicati contenuti nell'Organo Uficiale.
Art. 59
Per le comunicazioni alla stampa che, data
la loro natura, non possano attendere un'ap-
posita deliberazione del Consiglio Direttivo, il
Consiglio stesso nomina un "Uficio Stampa"
composto dal Direttore dell'Organo Uficiale e
da due membri del Consiglio.
I componenti l'Uficio Stampa devono uniformarsi alle direttive che in proposito saranno
loro date dal Consiglio e dovranno assumere
piena responsabilità del loro operato.
Disposizioni Finali
Art. 60
In caso di scioglimento dell'Associazione,
l'attivo netto sarà devoluto per intero a sco-
pi analoghi a quelli dell'Associazione stessa
ed in conformità a quanto a questo riguardo
sarà deliberato dall'Assemblea, escluso in
ogni caso ogni divisione di detto attivo tra
i Soci.
Art. 61
Il presente Statuto, come i regolamenti
relativi, sono obbligatori per tutti i Soci dell'A.R.I.
Disposizioni transitorie
Art. 62
Coloro che erano considerati godenti di tutti i diritti sociali all'approvazione del presente
Statuto saranno considerati Soci Effettivi anche se non in possesso di licenza per l'esercizio di stazione di radioamatore.
Art. 63
Qualora le Sezioni di una o più Regioni non
riuscissero a costituire un proprio Comitato
Regionale o non provvedessero a nominare
i propri Delegati di cui all'art.53 per le Assem-
blee Generali, ai ini del computo della maggioranza e dei voti nelle Assemblee stesse,
la loro rappresentanza è delegata integralmente alla Delegazione di quella Regione il
cui capoluogo è geograicamente più vicino
al capoluogo della Regione per la quale non
è stato costituito il Comitato o designata la relativa Delegazione Regionale.
Art. 64
Dopo l'approvazione del presente Statuto
e per almeno due anni consecutivi, allo scopo
di permettere la formazione degli organi sta-tutari previsti dagli artt. 51 e segg. e di verii-
carne la funzionalità, in luogo dell'Assemblea
Generale dei Delegati Regionali di cui all'art
8 sarà convocata l'Assemblea Generale dei
Delegati delle Sezioni.
Le Delegazioni delle Sezioni saranno formate da due Rappresentanti per ogni Sezio-
ne e da un Rappresentante per ogni Gruppo
che risultino costituiti all'entrata in vigore del
presente Statuto.
In tal caso in prima convocazione l'Assemblea Generale potrà deliberare con l'interven-
to di almeno la metà delle Sezioni e Gruppi
che rappresentino almeno il cinquanta per
cento più uno dei Soci Effettivi; in seconda
convocazione sarà suficiente l'intervento di
almeno un terzo delle Sezioni e Gruppi che
rappresentino almeno il trenta per cento più
uno dei Soci Effettivi.
Le deliberazioni saranno valide in ogni
caso quando riportino il voto favorevole della
maggioranza dei Delegati presenti, che ab-biano insieme anche la maggioranza dei Soci
Effettivi rappresentati da tutte le Delegazioni
intervenute. |
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