Art. 1 - Generalità
1.1
- Il presente regolamento detta le norme di applicazione dello
Statuto Sociale dell'A.R.I., approvato con D.P.R. 24 novembre
1977 n. 1105.Il presente Regolamento vincola tutti i Soci
dell'A.R.I., come previsto dall'art. 61 dello Statuto stesso.
1.2 - Pur avendo
l'Associazione Sede legale e Amministrazione in Milano (art. 2
dello Statuto), l'Assemblea Generale può deliberare
l'istituzione di un ufficio periferico di rappresentanza per il
miglior conseguimento degli scopi istituzionali di cui all'art.
3 dello Statuto.
1.3 - Il Consiglio Direttivo
può avvalersi, per la gestione degli uffici di Sede, di una
Segreteria Amministrativa con compiti che vengono stabiliti dal
Consiglio stesso.
Art. 2 - L' ARI Radio Club
2.1 - L' "A.R.I. Club
SWL" - istituito con delibera del Consiglio Direttivo del
15 aprile 1978 per il conseguimento degli scopi sociali di cui
all'art. 3, comma b dello Statuto - viene denominato "ARI
Radio Club", conservando il fine statutario di
"raggruppare ed assistere i titolari di stazioni di ascolto
e tutti coloro che si interessano ai problemi radiantistici e ad
attività collaterali".
2.2 - L'ARI Radio Club viene
disciplinato da un apposito Regolamento.
Art. 3 - Patrocinio, Affiliazione,
Riconoscimento
3.1 - L'A.R.I. promuove le
iniziative di singoli Soci o di gruppi che si dedicano alle
attività tecniche e culturali inerenti le telecomunicazioni,
l'elettronica, l'informatica ed attività affini. Con propria
delibera il Consiglio Direttivo può concedere ai predetti Soci
o gruppi il patrocinio, l'affiliazione od il riconoscimento,
secondo le seguenti norme.
a) Il Patrocinio morale può essere
concesso solo ad iniziative di carattere sociale, scientifico,
culturale di notevole rilievo, promosse da Comitati Regionali o
da Sezioni dell'A.R.I.: anche in questo ultimo caso la richiesta
dovrà essere inoltrata per il tramite dei Comitati Regionali.
Il Patrocinio morale può essere concesso inoltre ad iniziative
di Enti sia italiani che stranieri che abbiano, a giudizio del
Consiglio Direttivo, un alto contenuto scientifico o culturale.
In nessun caso le finalità delle iniziative devono contrastare
con i fini statutari dell' A.R.I.
b) Il Patrocinio tecnico può essere
concesso ai Comitati Regionali e, tramite gli stessi, alle
Sezioni A.R.I. od ai singoli radioamatori per iniziative nel
campo della ricerca scientifica legata direttamente od
indirettamente alle telecomunicazioni. Il Patrocinio tecnico può
essere concesso inoltre a Gruppi di Studio i cui membri devono
necessariamente essere Soci dell'A.R.I. o dell'ARI Radio Club ed
i cui scopi rientrino nei fini che l'A.R.I. si propone, con
particolare riguardo alla ricerca nel campo delle
telecomunicazioni. E' indispensabile, in quest'ultimo caso, che
le finalità del Gruppo non siano in concorrenza con quelle
dell'A.R.I. Il Patrocinio tecnico può essere anche a tempo
definito.
c) L'Affiliazione può essere
concessa dall'A.R.I. a gruppi di studio, di lavoro, a radio-club
di categoria, ad enti con o senza personalità giuridica
riconosciuta, ad associazioni di hobbisti e similari.E'
necessario, in questi casi, che i fini che i richiedenti si
propongono abbiano relazione con le radiocomunicazioni o con
l'elettronica e che le finalità non contrastino o siano in
concorrenza con quelle perseguite dall'A.R.I.
d) Il Riconoscimento può essere
concesso solo a gruppi, sezioni di categoria, formati da Soci
A.R.I. o dell'ARI Radio Club che, oltre ad avere un proprio
regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'A.R.I., con
il parere dei Comitati Regionali competenti, riconoscano
palesemente di attenersi allo Statuto dell'A.R.I., alle
direttive dei Comitati Regionali competenti per territorio e del
Consiglio Direttivo dell' A.R.I.
Art. 4 - Attività tecniche -
Pubblicazioni
4.1 - Al fine di promuovere
ed incentivare gli studi e gli esperimenti nel campo
radiantistico e nelle attività collaterali, l'A.R.I. istituisce
diplomi, certificati e premi per singoli Soci e per Sezioni,
secondo i regolamenti che di volta in volta vengono emanati dai
Coordinatori dei vari settori di attività ed approvati dal
Consiglio Direttivo.
4.2 - L'A.R.I. favorisce
inoltre lo studio delle tecniche di telecomunicazioni e dei
relativi fenomeni e, per promuoverne la diffusione, può curare
la stampa e concedere il Patrocinio alle pubblicazioni in detto
campo.
Art. 5 - Fondo qualificativo
5.1 - Il Consiglio Direttivo
istituisce un Fondo Qualificativo A.R.I. nel quale affluiscono
le eventuali quote volontarie versate dai Soci a tal fine e le
somme che il Consiglio Direttivo stesso crederà opportuno
stanziare per gli scopi statutari.
Art. 6 - Rapporti con la Pubblica
Amministrazione
6.1 - Il Consiglio Direttivo
dell'A.R.I. cura a livello nazionale i rapporti con gli Enti
Pubblici e Privati, specialmente con i Ministeri tutori
dell'attività radiantistica.Per il raggiungimento di tali scopi
il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei propri
componenti od incaricare uno o più Soci, coadiuvati, se
necessario, anche da esperti.
6.2 - I Comitati Regionali,
costituiti a norma dell' Art. 50 e seguenti dello Statuto
Sociale, provvedono con analoga normativa nei propri
regolamenti, per quanto attiene ai contatti con le Autorità
Regionali della Pubblica Amministrazione, secondo le direttive
impartite dall'A.R.I. ed esercitano la rappresentanza a livello
regionale.Secondo le disposizioni dei Comitati Regionali, i
Presidenti delle Sezioni A.R.I., costituite ai sensi degli artt.
50 e seguenti dello Statuto Sociale nei capoluoghi di provincia,
manterranno i rapporti, di norma, oltre che con i propri Comuni,
con le Autorità Provinciali. Analogamente i Presidenti delle
altre Sezioni li manterranno con le relative Autorità Comunali.
6.3 - I rappresentanti A.R.I.
in seno alle Commissioni di esame (di cui all'art. 350, comma d
del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) ed i loro sostituti saranno
designati entro il 28 febbraio di ciascun anno dai Comitati
Regionali competenti per territorio; la Segreteria Generale
provvederà a comunicarne i nomi ai competenti organi del
Ministero P.T. In difetto, la Segreteria Generale provvederà
autonomamente alla designazione.
6.4 - Ai Soci nominati a far
parte delle suddette commissioni spetta unicamente il rimborso
delle spese vive sostenute per l'espletamento del mandato.Il
Consiglio Direttivo delibera sulla congruità dei rimborsi
suddetti, avendo presente il numero delle sedute di ciascuna
commissione e dei candidati esaminati, e provvede al pagamento.
Art. 7 - ARI Radio Comunicazioni
Emergenza
7.1 - Per fornire una coordinata
partecipazione dei propri Soci ai servizi di telecomunicazioni
di emergenza,l'A.R.I. si avvarrà delle strutture dell'ARI Radio
Comunicazioni Emergenza (2).
Art. 8 - Tutela dei Soci -
Assicurazioni
8.1 - Con opportune
iniziative, l'A.R.I. assiste i Soci per facilitare
l'espletamento delle pratiche burocratiche presso la Pubblica
Amministrazione, relative all'attività di Radioamatore.
8.2 - L'A.R.I. provvede, con
opportuna polizza assicurativa, a coprire gli eventuali danni
derivanti a terzi dalle antenne dei propri iscritti, come pure
da quelle di proprietà degli iscritti all'ARI Radio Club. Il
relativo premio di assicurazione è compreso nella quota
sociale.L'Assicurazione di cui al precedente capoverso può
essere estesa anche alle Sezioni dell'A.R.I. titolari di una
stazione di radioamatore o di autorizzazione all'ascolto; a tal
fine, l'importo della quota da corrispondere è la stessa di
quella che corrispondono i Soci ordinari familiari. Oltre la
forma assicurativa di cui al primo comma, l'A.R.I. può
istituire per i propri Soci altre forme con modalità e con
premi agevolati. In ogni caso la copertura assicurativa è
garantita solo se il Socio è in regola con il pagamento della
quota sociale dell'anno in corso.
8.3 - L'A.R.I. provvede, con
opportuna polizza R.C.T. alla copertura assicurativa dei ponti
ripetitori A.R.I. autorizzati dal Ministero P.T. ed installati
nel territorio nazionale.
8.4 - L'A.R.I. istituisce
un'apposita e congrua assicurazione per infortuni agli operatori
impiegati in operazioni di emergenza o di simulata emergenza.
Art. 9 - Rapporti con la I.A.R.U.
9.1 - L'A.R.I. mantiene
relazioni con le omologhe associazioni straniere attraverso un
incaricato nominato dal Consiglio Direttivo. In mancanza di una
esplicita delibera in tal senso, detti rapporti sono tenuti dal
Presidente e dal Segretario Generale.
9.2 - Il Consiglio Direttivo
nomina tra i propri membri un "Liason Officer" per le
relazioni con la I.A.R.U. - International Amateur Radio Union -
della quale l'A.R.I. è filiazione per l'Italia.
Art. 10 - Biblioteca - Consulenza -
Coordinatori
10.1 - L'A.R.I. mette a
disposizione dei Soci, secondo le modalità che saranno emanate
per favorire e facilitarne la consultazione, la biblioteca
tecnica di cui essa è dotata.
10. 2 - Tutti i Soci possono
usufruire gratuitamente della consulenza legale, amministrativa
e tecnica di esperti che l'A.R.I. pone a loro disposizione e che
essi possono scegliere tra quelli i cui nomi vengono pubblicati
dall'Organo Ufficiale dell'Associazione.
10. 3 - Per favorire lo
sviluppo e lo studio dei vari settori di attività, il Consiglio
Direttivo nomina dei Coordinatori di Settore, godenti di ampia
autonomia operativa, secondo il mandato e le istruzioni loro
conferite dal Consiglio Direttivo stesso.
Art. 11 - Organo Ufficiale
11.1 - L'Organo Ufficiale
dell'A.R.I. - di cui agli artt. 57 e seguenti dello Statuto - è
Radio Rivista, fondata nel 1948 e rubricata con l'International
Standard Serial Number - ISSN 0033 8036 - con protocollo 2965
del 22 ottobre 1982 dal Centro Nazionale ISDS dell'Istituto di
Studi sulla Ricerca e Documentazione Scientifica del Consiglio
Nazionale delle Ricerche.Radio Rivista è stata rubricata in
data 20 gennaio 1976 tra le pubblicazioni a carattere culturale
ed è registrata presso il Tribunale di Milano al n. 4376 dell'8
luglio 1957.Radio Rivista è una pubblicazione mensile che, con
le eccezioni di cui al secondo comma dell'art. 6 dello Statuto,
è inviata a tutti i Soci.
11.2 - Proprietaria della
testata di Radio Rivista e del relativo portafoglio
pubblicitario è l'Associazione Radioamatori Italiani - A.R.I. -
che ha anche la proprietà letteraria degli articoli
pubblicati.Di questi è consentita la pubblicazione da parte di
altri periodici soltanto dietro preventiva ed esplicita
autorizzazione del Direttore, sentito il parere favorevole del
Consiglio Direttivo.Tale autorizzazione può non essere
richiesta dalle associazioni di radioamatori affiliate alla
I.A.R.U. e, in ogni caso, non dispensa dalla citazione di Radio
Rivista, quale fonte da cui detti articoli sono stati tratti.
11.3 - La pubblicazione
dell'Organo Ufficiale può essere affidata a Società editoriali
tramite contratto, o convenzione.
11.4 - Il Direttore
dell'Organo Ufficiale - nominato dal Consiglio Direttivo tra uno
dei suoi membri ai sensi dell'art. 57 dello Statuto - ne assume
la responsabilità ed ha i compiti ed i doveri previsti dalla
Legge sulla stampa.
11.5 - E' compito del
Consiglio Direttivo nominare un Comitato di Redazione. La
pubblicazione di lettere e/o articoli è diritto di ogni Socio,
ma il Comitato di Redazione può impedirne la pubblicazione
qualora gli stessi siano lesivi del Servizio di Radioamatore.
11.6 - Il Direttore
dell'Organo Ufficiale cura, tra l'altro, i contatti con
l'Editore nei termini dell'incarico ricevuto in tal senso dal
Consiglio Direttivo.
11.7 - L'incarico di
Direttore è svolto a titolo gratuito, salvo quanto disposto
all'art. 31 dello Statuto, primo comma, e 2389 del Codice
civile.
11.8 - L'Organo Ufficiale
pubblicherà, con precedenza assoluta su ogni altro articolo e
nell'ordine:
- i verbali assembleari (secondo il
testo fornito dal Presidente che ha presieduto l'Assemblea);
- i risultati delle votazioni ad
referendum (secondo i verbali forniti dal Collegio Sindacale);
- le delibere ed i comunicati del
Consiglio direttivo (secondo i testi forniti dal Segretario
Generale);
- i comunicati del Collegio
Sindacale;
- le delibere dei Comitati
Regionali;
- l'elenco degli aspiranti soci di
cui all'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto;
- quanto altro il Consiglio
Direttivo riterrà di vitale importanza per l'Associazione.
Le delibere del Consiglio Direttivo
saranno pubblicate non oltre il secondo numero dell'Organo
Ufficiale successivo alla data dell'approvazione.
Art. 12 - Soci - Quote associative
12.1 - Il Consiglio Direttivo
stabilirà entro il 10 ottobre di ogni anno la quota sociale per
l'anno successivo.Come previsto al primo comma dell'art. 5 dello
Statuto, le quote stabilite devono essere rese note entro il 31
ottobre: ciò avverrà mediante comunicazione circolare
indirizzata ai Comitati Regionali ed alle Sezioni.L 'Organo
Ufficiale dell'A.R.I. pubblicherà inoltre nei numeri di
novembre, dicembre e gennaio l'importo delle quote stesse. Di
norma, il numero di novembre conterrà il bollettino di
versamento della quota sociale, per effettuare il versamento in
conto corrente postale.
12.2 - Il termine previsto al
primo comma dell'art. 5 dello Statuto per il pagamento della
quota sociale di rinnovo è il 31 dicembre; entro tale termine
la quota stessa deve essere versata alla Segreteria Generale (fa
fede, al riguardo, il timbro postale con la data in cui è stato
effettuato il versamento).I versamenti effettuati dopo la data
suddetta non garantiscono l'invio dei numeri arretrati
dell'Organo Ufficiale; se questi sono ancora disponibili,
potranno essere spediti all'interessato, ma con l'aggravio delle
spese postali di spedizione.I numeri di gennaio e di febbraio
dell'Organo Ufficiale - indipendentemente dalla data del
versamento - saranno inviati a tutti i Soci in regola con il
pagamento della quota per l'anno precedente, che ne abbiano
diritto.
12.3 - Il Socio è
considerato moroso quando il pagamento della quota sociale non
è effettuata entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello
cui la quota si riferisce e sino a quando egli non vi abbia
provveduto - salvo tuttavia quanto è disposto all'art. 12 dello
Statuto, ultimo capoverso, sulla perdita della qualità di Socio
dopo due anni di morosità continuata.Durante il periodo di
morosità decade il diritto al voto per il Socio moroso come
pure ogni altro diritto sociale (Servizio QSL, Assicurazione RCT,
ed ogni altro Servizio che fosse previsto per i Soci).I Soci che
ricoprono cariche elettive non potranno esercitarle se essi non
risulteranno in regola con la quota sociale.
12.4 - Le quote di Sezione di
cui all'ultimo comma dell' art. 5 dello Statuto (qui definite
anche "quote di ristorno"), stabilite negli stessi
termini di tempo delle quote sociali e conteggiate a tutto il 30
aprile, verranno inviate ai Comitati Regionali entro il 30
giugno di ogni anno.Il residuo delle quote di ristorno, per i
versamenti pervenuti dopo il 30 aprile, sarà saldato entro il
31 dicembre.
12.5 - Le quote di ristorno,
attribuite ai Comitati Regionali - così come previsto
all'ultimo comma del citato art. 5 dello Statuto - perverranno
esclusivamente ai Presidenti dei Comitati stessi, i quali
dovranno stornarle alle Sezioni, trattenendo la quota parte di
competenza del Comitato, nella misura prevista dal proprio
Regolamento.
12.6 - Gli aspiranti Soci,
effettivi, juniores e familiari possono iscriversi ad una
qualsiasi delle Sezioni A.R.I. della Regione in cui essi hanno
l'abituale domicilio, salvo successivo trasferimento ad altra
Sezione, anche di Regione diversa, ove si verifichi un mutamento
del domicilio stesso.
12.7 - Non possono essere
considerati facenti parte di una determinata Sezione coloro che
non sono Soci A.R.I., né possono essere assolutamente ammesse
"adesioni" a Sezioni da parte di non iscritti
all'A.R.I., né infine possono essere "aggregati" o
"patrocinati" dalla Sezione gruppi di non Soci A.R.I.
12.8 - Ai fini del computo
dei voti in Assemblea Generale, ad ogni Regione verranno
attribuiti tanti voti quanti sono i Soci effettivi iscritti alle
Sezioni del proprio territorio al 31 dicembre dell'anno
precedente.
12.9 - Fra i Soci effettivi,
il Consiglio Direttivo può prevedere la nomina di Soci
Benemeriti, Soci Sostenitori e Soci Collettivi, stabilendone i
supplementi di quote e le modalità di iscrizione.
13 - Recesso, Sanzioni, Morosità.
13.1 - E' incompatibile, per
il Socio A.R.I., l'appartenenza ad altre associazioni similari
italiane che svolgano attività in concorrenza od in contrasto
con quelle dell'A.R.I. (1).
13.2 - La sospensione
cautelativa dai diritti sociali, che il Consiglio Direttivo può
immediatamente deliberare - ai sensi dell'art. 12, comma b dello
Statuto - per gravi motivi, dura finché persistono i motivi che
l'hanno determinata.
13.3 - L'estinzione della
morosità fa riacquistare i diritti sociali dal momento del
pagamento della quota sociale, a meno che non siano nel
frattempo intervenuti motivi tali da impedire all'interessato la
permanenza nell'Associazione o non sia stata pronunciata
delibera di esclusione per qualsiasi motivo.
13.4 - Il versamento delle
quote sociali arretrate ristabilisce la continuità solo ai fini
dell'anzianità di iscrizione all'A.R.I.
13.5 - Il Socio decaduto può
essere riammesso al Sodalizio solo seguendo la procedura
prevista all'art. 9 dello Statuto.
13.6 - Il Socio che non si
attiene alle delibere del Consiglio Direttivo, delle Sezioni,
dei Comitati Regionali o delle Assemblee è soggetto a
sospensione. La sospensione viene comminata dal Consiglio
Direttivo, su proposta del Comitato Regionale, entro quattro
mesi dalla ricezione della documentazione completa.
Art. 14 - Probiviri
14.1 - Il Collegio dei
Probiviri di cui agli artt. 44 e seguenti dello Statuto è
nominato dal Comitato Regionale competente per territorio, che
vi provvederà entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta. In
caso di astensione o di ricusazione del Comitato Regionale, il
Consiglio Direttivo, esaminate le ragioni, provvede alla nomina
diretta del Collegio dei Probiviri, anche nell'ipotesi che siano
trascorsi i 90 giorni di cui al comma precedente. La competenza
per la nomina del Collegio Probivirale è del Consiglio
Direttivo quando ad essere coinvolto nel contenzioso sia un
Comitato Regionale, od un suo componente, oppure Sezioni o Soci
di Regioni diverse.
Art. 15 - Sezioni
15.1 - La costituzione di
Sezioni - di cui all'art. 50 e segg. dello Statuto - deve
scaturire da regolare e formale domanda di costituzione,
controfirmata in duplice originale dai Soci fondatori. Una delle
copie originali della domanda di costituzione deve essere
trasmessa al Comitato Regionale competente. La seconda copia
originale deve essere conservata agli atti della costituenda
Sezione. Il Comitato Regionale, verificata la regolarità
formale della costituzione, anche in conformità al proprio
Regolamento, particolarmente per quanto attiene alla effettiva
appartenenza all' A.R.I. dei firmatari, nel numero minimo
previsto dal Regolamento stesso, costituisce la Sezione ed invia
copia sia della domanda che della delibera alla Segreteria
Generale dell'A.R.I. Il Consiglio Direttivo, nella riunione
successiva, ne prenderà atto, riconoscendo come data di
costituzione quella della delibera da parte del Comitato
Regionale.
15.2 - In caso di
scioglimento di una Sezione, per qualsiasi motivo esso sia
avvenuto, sarà cura del Comitato Regionale segnalare alla
Segreteria Generale il testo della delibera con le relative
motivazioni. Il Comitato Regionale curerà inoltre la
segnalazione alla Segreteria Generale a quale altra Sezione
della Regione avrà aderito ognuno dei Soci della Sezione
disciolta. Il Comitato Regionale competente curerà il
trasferimento del patrimonio della Sezione disciolta.
15.3 - Il trasferimento di un
Socio da una Sezione ad altra deve avvenire con le modalità che
seguono.
a) il Socio deve inoltrare richiesta
alla Sezione a cui intende trasferirsi e, per conoscenza, alla
Sezione da cui egli si trasferisce;
b) la Sezione prescelta appone il
proprio benestare ed invia copia alla Segreteria Generale
dell'A.R.I., al Comitato Regionale ed alla Sezione di
provenienza del Socio;
c) il trasferimento può avvenire
soltanto tra il 31 ottobre ed il 31 dicembre di ogni anno ed ha
effetto per l'anno successivo;
d) eventuali trasferimenti fuori dal
periodo suddetto hanno effetto immediato solo in caso di cambio
di domicilio;
e) la Sezione alla quale il Socio
rivolge richiesta di appartenenza deve darne risposta entro 30
giorni;
f) se la Sezione esprime parere
negativo, deve fornirne motivazioni al Comitato Regionale, il
quale deciderà in maniera inappellabile entro 60 giorni.
Art. 16 - Comitati Regionali
16.1 - Due o più Regioni
possono costituirsi in un unico Comitato Regionale.
In questo caso nelle Assemblee
Generali dell'A.R.I. questo avrà un'unica rappresentanza (due
delegati) che godrà di tanti voti quanti sono i Soci effettivi
rappresentati.
16.2 - E' compito dei
Comitati Regionali regolamentare, promuovere e coordinare le
attività delle Sezioni della Regione, così come previsto agli
artt. 50 e seguenti dello Statuto.Compito istituzionale dei
Comitati Regionali è quello di realizzare in scala regionale le
finalità previste dall'art. 3 dello Statuto, di attuare il
contenuto delle disposizioni e delle delibere dell'Assemblea
Generale e del Consiglio Direttivo dell'A.R.I.
Art. 17 - Assemblea Generale
17.1 - L'Assemblea Generale -
sia essa Ordinaria che Straordinaria ai sensi dell'art. 20 dello
Statuto - è composta da non più di due Delegati per ogni
Regione (secondo l'ordinamento amministrativo dello Stato),
nominati come previsto dai rispettivi Regolamenti regionali.I
Delegati votano secondo quanto disposto dagli articoli 40 e 53
dello Statuto.
17.2 - La comunicazione di
nomina dei Delegati (art. 53 dello Statuto) deve pervenire alla
Segreteria Generale sotto forma di estratto verbale della nomina
stessa da parte dei Comitati Regionali competenti.Ogni
Delegazione partecipante ai lavori dell'Assemblea Generale deve,
comunque, presentarsi in Assemblea munita di copia conforme del
suddetto documento, onde consentire la verifica dei poteri.
17.3 - A cura dei rispettivi
Comitati Regionali, i Delegati all'Assemblea Generale devono
essere sufficientemente documentati sugli argomenti che figurano
all'Ordine del Giorno dell'Assemblea stessa.
17.4 - Ai Comitati Regionali
devono essere inviati, nei termini di cui agli artt. 18.6 e
26.3, gli atti dovuti da parte della Segreteria Generale, al
fine di poterne discutere in sede regionale (articolo così
modificato dall'A.G. 11/6/89).
17.5 - Per il rimborso delle
spese che l'espletamento di tale incarico comporta si fa
riferimento a quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto.
Art. 18 - Convocazione e voto in
Assemblea
18.1 - Nelle Assemblee
Generali, pur potendo disporre di due delegati, le Regioni
esprimono un unico voto come Regione e tanti voti quanti sono i
Soci effettivi rappresentati, così come previsto dallo Statuto
agli artt. 40, ultimo comma, e 53. Nel caso che i due delegati
non si trovassero concordi sul voto da esprimere, la Regione
rappresentata si intenderà assente dalla votazione, con
relativa modifica del quorum.
18.2 - La convocazione di
Assemblea Generale Straordinaria di cui all'art. 20 dello
Statuto è fatta dal Consiglio Direttivo, verificata la
regolarità formale della richiesta, per una data che non deve
eccedere i 90 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
18.3 - Nella scelta della
località in cui l'Assemblea Generale avrà luogo (art. 21 dello
Statuto), il Consiglio Direttivo avrà riguardo di favorire la
partecipazione di tutte le Regioni.
18.4 - L'Assemblea Generale,
in seconda convocazione, non può aver luogo che in data
successiva e comunque non prima che sia trascorsa un'ora dalla
prima convocazione.
18.5 - E' cura della
Segreteria Generale, studiati i tempi tecnici necessari,
reperire nella località deliberata dal Consiglio Direttivo
(art. 21 dello Statuto), una sede in cui poter svolgere
l'Assemblea, determinando altresì le date e gli orari di
convocazione.
18.6 - L'avviso di
convocazione per l'Assemblea Generale, che la Segreteria
Generale deve inviare per lettera raccomandata ai Presidenti di
tutti i Comitati Regionali almeno 40 giorni prima (1) della data
in cui essa avrà luogo, deve contenere chiaramente le
indicazioni della località, l'indirizzo della sede, la data e
l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'Ordine
del Giorno degli argomenti da trattare e la documentazione
relativa agli stessi.
18.7 - I Comitati Regionali
che desiderano proporre argomenti da discutere in Assemblea
devono far pervenire alla Segreteria Generale il testo delle
proposte stesse e la relativa documentazione. Il termine utile,
di cui al secondo comma dell'art. 22 dello Statuto, è fissato
nel 28 febbraio di ogni anno per l'Assemblea Generale Ordinaria
(art. 19 dello Statuto).Se l'Assemblea Generale è
straordinaria, detto termine è di sessanta giorni dalla data
fissata per la prima convocazione.Gli argomenti proposti dai
Comitati Regionali possono essere raggruppati in un unico punto,
ma non devono essere censurati o cassati dalla Segreteria
Generale o dal Consiglio Direttivo.
18.8 - Alle Assemblee
Generali possono assistere tutti i Soci effettivi in regola con
il pagamento della quota sociale, senza tuttavia che essi
abbiano diritto alla parola.Non è ammessa invece la presenza di
non Soci, salvo che questi non siano stati invitati ad
intervenire dal Consiglio Direttivo.
18.9 - Il Segretario Generale, che
funge da segretario dell'Assemblea Generale (art. 39 dello
Statuto), può farsi assistere dal Segretario Amministrativo o
da un Socio di propria fiducia, per l'approntamento delle minute
che dovranno servire alla redazione, a cura del Segretario
Generale o del Vice Segretario Generale, del verbale ufficiale
dell'Assemblea stessa. Il Segretario Generale può avvalersi di
registrazioni o di qualsiasi mezzo tecnico atto ad ottenere una
relazione più fedele possibile ai lavori.
18.10 - La diffusione
parziale o totale del contenuto delle riunioni assembleari - al
di fuori dall'ambito associativo - può costituire motivo di
sanzioni disciplinari qualora la diffusione stessa possa
arrecare danno anche solo all'immagine dell'Associazione verso
l'esterno.
18.11 - I voti rappresentati
dagli astenuti concorrono nel computo ai fini del quorum per la
determinazione della maggioranza.
18.12 - Una proposta che,
messa ai voti, non ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 40
dello Statuto, deve essere considerata respinta
dall'Assemblea.La chiamata per votazione avverrà per ordine
alfabetico di Regione, alternativamente discendente ed
ascendente.La documentazione relativa ai punti iscritti
all'ordine del giorno dovrà rimanere a disposizione dei
delegati durante i lavori assembleari.
Art. 19 - Consiglio Direttivo
19.1 - Su richiesta motivata
di uno o più Consiglieri, può essere pubblicato sull'Organo
Ufficiale, oltre alle deliberazioni, anche il verbale sommario
delle adunanze del Consiglio Direttivo (art. 26, quarto comma
dello Statuto), comprese eventuali specifiche dichiarazioni dei
suoi componenti.
19.2 - Alle riunioni del
Consiglio Direttivo può assistere il Segretario Amministrativo,
quale organo di supporto tecnico.
19.3 - Il Consiglio Direttivo
può invitare di volta in volta alle proprie riunioni Presidenti
dei Comitati Regionali.
19.4 - Il Consiglio
Direttivo, solo se particolari motivi tecnici od organizzativi
lo richiedono, può invitare alle proprie riunioni Soci od
esperti di taluni settori di attività; in nessun altro caso è
consentita la presenza di persone che non siano state invitate
dallo stesso.
Art. 20 - Sostituzione di Consiglieri
20.1 - Il Consiglio Direttivo
deve, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre
quattro mesi dall'avvenuta vacanza di uno o più posti nel
Consiglio Direttivo stesso, provvedere alla sostituzione
ricorrendo all'istituto della cooptazione od indicendo nuove
elezioni parziali.
20.2 - La facoltà di
cooptazione è limitata ad un massimo di due Consiglieri (art.
27, comma secondo dello Statuto), tuttavia qualora dovesse
rendersi vacante anche il posto di uno dei due Consiglieri
cooptati, è possibile procedere ad una nuova cooptazione.
Art. 21 - Spese e Rimborsi
21.1 - Il Consiglio Direttivo
delibera sul rimborso delle spese vive sostenute dai propri
componenti e dal Collegio Sindacale per l'espletamento del loro
mandato.
21.2 - Il Consiglio Direttivo
può prevedere, volta per volta, il rimborso parziale o totale
delle spese vive sostenute dai Presidenti dei Comitati Regionali
eventualmente invitati dal Consiglio Direttivo.
Art. 22 - Presidente Onorario
22.1 - L'Assemblea Generale,
su proposta del Consiglio Direttivo, accompagnata da una
esplicita relazione, può deliberare la nomina di un Presidente
Onorario per particolari meriti acquisiti nel campo tecnico od
associativo.
Art. 23 - Sindaci supplenti
23.1 - I Sindaci supplenti
non incorrono nei casi di incompatibilità di cui all'art. 29
dello Statuto, ma detta incompatibilità diviene operativa nel
caso di subentro in seno al Collegio Sindacale come Sindaci
effettivi.
Art. 24 - Referendum
24.1 - Gli argomenti di
vitale importanza da sottoporre a Referendum (ai sensi dell'art.
33 dello Statuto) sono dichiarati tali da decisione del Collegio
Sindacale.Le norme che regolano il Referendum saranno emanate da
apposito regolamento.
Art. 25 - Rendite di immobili -
Destinazione
25.1 - I proventi di
eventuali beni immobili, di proprietà dell'A.R.I., saranno
impiegati per i fini previsti dall'Art. 3, comma 3 dello
Statuto, con la istituzione di Borse di Studio o di premi per
attività di ricerca o studio nel campo delle telecomunicazioni.
Art. 26 - Bilanci
26.1 - L'ipotesi di bilancio
preventivo, redatta a cura della Segreteria Generale, viene
predisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente, sulla
scorta di una prima proiezione di chiusura del bilancio e sulle
indicazioni del Consiglio Direttivo.Il bilancio preventivo sarà
pubblicato dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale.
26.2 - Entro il 28 febbraio,
di norma, la Segreteria Generale deve sottoporre per
l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo il bilancio
consuntivo dell'anno precedente, nonché l'eventuale modifica
dell'ipotesi del bilancio preventivo, sulla scorta dei dati
certi di chiusura del consuntivo stesso.
26.3 - La prima convocazione
dell'Assemblea Generale sarà fissata per una data compresa tra
il 40.mo ed il 60.mo giorno dall'approvazione delle ipotesi di
bilancio da parte del Consiglio Direttivo.
26.4 - La relazione
sull'andamento economico dell'anno precedente, con riferimento
al bilancio dell'esercizio, viene redatta dalla Segreteria
Generale per essere successivamente sottoposta al Consiglio
Direttivo per l'approvazione.
26.5 - Analoga relazione, ma
inerente l'attività svolta dall'Associazione durante l'anno
trascorso, è predisposta dal Presidente e, come quella di cui
al precedente comma, deve essere sottoposta all'approvazione del
Consiglio Direttivo.
26.6 - Entro dieci giorni
dall'approvazione, tutta la documentazione relativa ai bilanci e
le relative relazioni da sottoporre all'Assemblea Generale è
inviata ai Sindaci ed ai singoli Consiglieri.
26.7 - La Segreteria Generale
predisporrà tutta la documentazione contabile per la verifica
da parte del Collegio Sindacale che, entro il sedicesimo giorno
dalla data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea
Generale, depositerà in Segreteria Generale la propria
relazione.
26.8 - La documentazione
contabile di cui al precedente comma rimarrà a disposizione di
tutti i Soci per i quindici giorni che precedono l'Assemblea
Generale. Trascorso questo periodo, non è più consentito ad
alcuno di accedere a tale documentazione se non su esplicita
autorizzazione scritta del Collegio Sindacale e previo preavviso
alla Segreteria Generale.
Art. 27 - Disposizioni finali
27.1 - I Regolamenti dei
Comitati Regionali, delle Sezioni, dell'ARI Radio Club e
dell'ARI Radio Comunicazioni di Emergenza debbono adeguarsi al
presente Regolamento (2)..
27.2 - Le norme del presente
Regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello
dell'approvazione da parte dell'Assemblea Generale
Straordinaria. Dette norme possono essere modificate solo da una
successiva decisione dell'Assemblea Generale.
(1) Così modificato dall'Assemblea
Generale del 11 giugno 1989
(2) Così modificato dall'Assemblea
Generale del 22 maggio 1993
Bibliografia: Rado
Rivista - ARI Milano |