Art.
1
L’A.R.I.
Club SWL, istituito con delibera del Consiglio Direttivo in data 15 aprile
1978, per il conseguimento degli scopi sociali di cui all’art. 3 –
comma b - dello Statuto, viene denominato “A.R.I. Radio Club”, fermo
restando il fine statutario di “raggruppare ed assistere i
titolari di stazioni di ascolto e tutti coloro che si interessano ai
problemi radiantistici e ad attività collaterali”.
Art.
2
Scopo
dell’A.R.I. Radio Club è quello di favorire l’avvicinamento al
Servizio di Radioamatore da parte di tutti coloro che si interessano di radioascolto,
di trasmissione, di radiotecnica, di elettronica in generale. Il
Club si propone altresì di fornire ai suoi soci assistenza e consulenza
per facilitare loro l’apprendimento delle nozioni tecniche in materia ed
anche al fine dell’eventuale conseguimento della patente e della licenza
di radioamatore.
Art.
3
Possono
essere ammesse a far parte dell’ARI Radio Club le persone di
ineccepibile moralità che ne facciano domanda mediante l’apposita
scheda da inviare alla Segreteria Generale dell’ARI.
Le
domande non respinte entro 60 giorni
si intendono accettate per l’anno in corso. Per gli anni successivi,
l’accettazione della quota sociale di rinnovo avrà valore di conferma
per l’appartenenza al Club.
Art.
4
Gli
appartenenti all’ARI Radio Club riceveranno, come convalida della loro
adesione, un apposito tesserino, oltre ad eventuale materiale informativo.
I soci del Club hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni e
riunioni indette sia in sede nazionale che in sede locale, esclusion fatta
per le riunioni e le Assemblee riservate, per legge o per Statuto, ai soli
Soci dell’ARI.
Essi
riceveranno gratuitamente l’Organo Ufficiale dell’ARI ed eventuali
altre pubblicazioni realizzate per i Soci, nonché il Notiziario della
Sezione di competenza; avranno inoltre diritto a fruire del servizio QSL,
della consulenza legale dell’ARI per i problemi connessi all’attività
radiantistica in genere, dell’assicurazione sulle relative antenne di
proprietà, e delle particolari condizioni praticate ai Soci dell’ARI
per le altre pubblicazioni dalla stessa edite o patrocinate, nonché degli
altri eventuali servizi che il Consiglio Direttivo deliberi di estendere
al Club.
Art.
5
Gli
aderenti al Club sono tenuti a versare una quota annuale che verrà
stabilita, entro il 31 ottobre per l’anno successivo, dal Consiglio
Direttivo dell’ARI, sentito il Comitato di Coordinamento del Club.
Art.
6
L’attività
del Club verrà coordinata da un Comitato presieduto da uno dei componenti
il Consiglio Direttivo dell’ARI appositamente designato. Faranno parte
del Comitato, oltre al Manager SWL dell’ARI, altri membri (in numero
massimo di 5) pure nominati dal Consiglio Direttivo in rappresentanza
delle varie branche di attività del Club e delle diverse
specializzazioni. Il Comitato resterà in carica per la stessa durata del
Consiglio Direttivo dell’ARI.
Art.
7
Le
iniziative del Club che esulino dalla normale amministrazione dovranno
essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’ARI;
non potranno essere approvate quelle iniziative che non siano chiaramente
dirette al raggiungimento degli scopi enunciati nel presente regolamento.
Art.
8
Il
Comitato di Coordinamento, di cui ai precedenti articoli, avrà anche il
compito di concedere il nulla osta per l’accettazione delle domande di
adesione giunte alla Segreteria Generale.
Art.
9
I
titolari di licenza di radioamatore che faranno domanda di ammissione
all’ARI, durante il periodo di istruttoria della pratica, saranno
automaticamente considerati Soci dell’ARI Radio Club, e godranno,
immediatamente, di tutti i diritti conseguenti.
Art.
10
I
Comitati Regionali e le Sezioni dell’ARI adotteranno localmente le
soluzioni più opportune, per raggiungere il maggior sviluppo dell’ARI
Radio Club nelle rispettive Sedi.
Art.
11
Per
quanto non previsto nel presente regolamento, si provvederà con apposite
deliberazioni del Consiglio Direttivo dell’ARI sentito il Comitato di
Coordinamento del Club.
Bibliografia: Rado Rivista - ARI Milano |