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CAPO I
ATTIVITA' RADIOAMATORIALE
Sezione 1^
SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
(Validità autorizzazione generale - Rinnovo)
1. L' autorizzazione generale di classe A e di classe B per
l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui
all'art. 34 del dPR 5 ottobre 2001, n. 447 ha validità fino a
dieci anni.
2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante
presentazione o invio all'ispettorato territoriale del Ministero
delle comunicazioni (di seguito ispettorato territoriale),
competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello
A allegato al presente decreto.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si
consegue mediante presentazione o invio della dichiarazione di
cui al modello A1 allegato al presente decreto.
4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli
apparati indicati nella
dichiarazione di cui all'allegato A non sono soggette a
comunicazioni.
5 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del
conseguimento delle
corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1,
possono richiedere, con domanda in bollo, al competente
ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli
di cui agli allegati B e C.
Articolo 2
(Patente)
1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le
patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B
devono contenere la dizione "Harmonized Amateur Examination
Certificates - HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02 ".
3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe
A o B, di cui al
comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a
seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a
commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi
dell'art. 3 del dPR n.1214/1966.
4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che
attuano la
raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente "HAREC",
classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della
durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la
corrispondente patente italiana.
5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della
patente di operatore, il
titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato
territoriale il rilascio del duplicato del titolo.
6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:
a) copia della denuncia presentata alla autorità di pubblica
sicurezza. competente a riceverla;
b) n 2 fotografie formato tessera.
Articolo 3
(Esami)
1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT
T/R 61-02 gli esami per il conseguimento delle patenti di classe
A e B consistono:
a) per la patente di classe A:
a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte
prima del programma di cui all'allegato D al presente decreto;
a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la
capacità di
trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto
nella parte seconda del programma di cui alla lettera a1);
b) per la patente di classe B;
b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1).
2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli
art.5, 6, e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
per la parte applicabile.
3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.
4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica
eseguita dal candidato
deve essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica
deve risultare regolare.
5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno
sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali.
6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere
la patente di classe A devono superare la prova pratica di
ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al
comma 1, lett. a2).
7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui
gravità impedisce la
partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita dal
competente
ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere le
anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La
commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita
data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli
interessati.
8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame è
rilasciato l'attestato di cui allegato E.
Articolo 4
(Domande ammissione esami)
1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento
della patente di
operatore, contenente le generalità del richiedente, deve essere
fatta pervenire al competente ispettorato territoriale entro il
30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata
dai seguenti documenti:
a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di
validità;
b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
c) una marca da bollo del valore corrente;
d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.
2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la
data e la sede degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi
di maggio e ottobre di ogni anno.
Articolo 5
(Esoneri prove di esami)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
2, del dPR n.
1214/1966, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che
pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano
in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima,
seconda e speciale, rilasciato dal Ministero delle
comunicazioni;
b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un
istituto professionale di Stato.
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso
di uno dei seguenti
titoli:
a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal
Ministero delle
comunicazioni;
b) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria
dell'informazione o
equipollente;
c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito
presso un
istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che
abbiano superato la sola prova scritta di cui all'art.3, possono
ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di
cui all'art.2.
4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti
che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione,
rilasciato dalla competente amministrazione del Paese di
provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli
previsti in Italia.
Articolo 6
(Nominativo)
1. Il nominativo, di cui all'art. 37 del dPR 5 ottobre 2001, n.
447, è formato da uno o più caratteri, di cui il primo è I (nona
lettera dell'alfabeto), seguito da una singola cifra e da un
gruppo di non più di tre lettere.
2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato :
a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui
agli artt.41 e 42 del dPRn.447/2001.
Articolo 7
(Acquisizione nominativo)
1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il
nominativo di chiamata
debbono presentare domanda in bollo:
a) per la classe A al Ministero delle comunicazioni - direzione
generale concessioni e autorizzazioni ;
b) per la classe B all'ispettorato territoriale del Ministero
delle comunicazioni,
competente per territorio.
2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro
30 giorni dalla
ricezione della relativa domanda.
Articolo 8
(Tirocinio)
1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono
esercitarsi
nell'apprendimento del codice Morse nella banda di frequenze 28
- 29,7 MHz con una
potenza di picco massima di 100 Watt, operando esclusivamente
presso una stazione di
radioamatore il cui titolare sia in possesso di autorizzazione
generale di classe A in corso di validità il quale è
responsabile del corretto uso della stazione.
Articolo 9
(Ascolto)
1. I soggetti di cui all'art. 43 del dPR n. 447/2001, che
intendono ottenere un
attestato dell'attività di ascolto, possono richiedere, con
domanda in bollo conforme
all'allegato F, l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione
di una sigla distintiva, da
apporre su copia della domanda stessa o su documento separato
conforme al modello di cui all'allegato G.
2. La sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale di
solo ascolto-SWL (short
wave listener ) è formata da : "lettera I (Italia), numero di
protocollo, sigla della
provincia di appartenenza".
Articolo 10
(Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche
non presidiate)
1. L'autorizzazione generale di cui all'art. 1, comma 1, fermo
restando il disposto di
cui all'art. 41 del dPR n..447/2001, costituisce requisito per
il conseguimento senza
oneri, a mezzo della dichiarazione di cui all'allegato H,
dell'autorizzazione generale per
l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici
automatiche non presidiate al di fuori
del proprio domicilio, da utilizzare anche per la
sperimentazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al
Ministero delle comunicazioni, direzione generale concessioni e
autorizzazioni, che, fatta salva l'eventualità di un
provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel
termine di quattro settimane dalla data di ricevimento della
anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all'art. 6, comma
2, lettere a) e b).
3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al
comma 1 devono
operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di
ripartizione delle frequenze al
servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di
frequenza, per le varie classi di
emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati
all'Unione Internazionale
delle Telecomunicazioni (ITU).
4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione
e l'esercizio di stazioni
ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle
associazioni radioamatoriali, il
soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte
dell'allegato D, sono tenuti al
controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il
corretto funzionamento e,
all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature
stesse nel caso di
disturbi ai servizi di telecomunicazione.
5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è
consentita l'emissione continua
della portante radio.
6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere
limitata esclusivamente
agli intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel
ricevitore ed interrompersi
automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla
ricezione dell'ultimo
segnale .
7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a
tutti i radioamatori.
8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10
minuti.
9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve
essere superiore a 10 W.
10. E' consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici
automatiche, anche operanti su
bande di frequenze e bande di emissione diverse.
11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni
ripetitrici che si
intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate al
Ministero delle
comunicazioni il quale, entro trenta giorni, formula eventuali
osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la
necessità di presentare nuova dichiarazione.
Sezione 2^
(NORME TECNICHE)
Articolo 11
(Bande di frequenza)
1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di
radioamatore via satellite
possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai
predetti servizi in Italia
dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Articolo 12
(Norme d'esercizio)
1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto
in conformità delle
norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza
delle prescrizioni contenute
nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
2. E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di
persona diversa dal
titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che
utilizzi la stazione sotto la
diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere
usato il nominativo della
stazione dalla quale si effettua la trasmissione.
3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni
di radioamatore
italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le
competenti amministrazioni
estere abbiano notificato la loro opposizione.
4. E' consentita l'interconnessione delle stazioni di
radioamatore con le reti
pubbliche di telecomunicazione per motivi esclusivi di emergenza
o di conseguimento
delle finalità proprie dell'attività di radioamatore.
5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono
essere effettuate in
linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di
trasmissione dati devono
essere effettuate esclusivamente con l'impiego di codici
internazionalmente riconosciuti;è ammesso l'impiego del codice
"Q" e delle abbreviazioni internazionali in uso.
6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad
intervalli di dieci minuti nel
corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione
emittente. In caso di
trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione
emittente deve essere
contenuto in ogni pacchetto.
7. E' vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso,
nonché impiegare
segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.
8. E' vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che
essi non hanno titolo a
ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto
e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente
captati.
Articolo 13
(Trasferimento di stazione)
1. Nell'ambito del territorio dello Stato è consentito
l'esercizio temporaneo della
stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o
domicilio, senza
comunicazione alcuna.
2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio
diverso da quello
indicato nell'autorizzazione generale deve essere
preventivamente comunicata al
competente ispettorato territoriale.
3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del
nominativo, il titolare
dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo
nominativo ai sensi dell'art.
37 del dPR n. 447/2001.
Articolo 14
(Controllo sulle stazioni)
1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono
essere in ogni
momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero
delle comunicazioni o
dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto
e l'esercizio di
stazione di radioamatore, di cui all'art.34 del dPR 5 ottobre
2001, n. 447 deve
accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei
funzionari del Ministero
delle comunicazioni incaricati della verifica o degli ufficiali
ed agenti di pubblica
sicurezza.
Articolo 15
(Limiti di potenza)
1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal
piano nazionale di
ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di
radioamatore possono operare con
le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p)
cioè potenza media fornita alla linea di alimentazione
dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in
corrispondenza della massima ampiezza dell'inviluppo di
modulazione:
- classe A, fisso o mobile/portatile 500 W
- classe B, fisso o mobile/portatile 10 W.
Articolo 16
(Requisiti delle apparecchiature)
1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni
di radioamatore
acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai
requisiti tecnici previsti
dalla normativa internazionale di settore.
2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di
radioamatore, ove
predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di
emissione o potenze
diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze, devono
comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio
di cui all'art. 12.
Articolo 17
(Installazione di antenne)
1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si
applicano le disposizioni di
cui all'art. 397 del dPR 29 marzo 1973, n. 156 nonché le vigenti
norme di carattere
tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute
pubblica.
2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare
turbative e interferenze ad altri impianti di
radiocomunicazioni.
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 18
(Validità dei documenti per l'esercizio dell'attività
radioamatoriale)
1. I documenti attestanti il rilascio di licenze
radioamatoriali, trasformate per effetto
dell'art.15, comma 3, del dPR 447/2001 in autorizzazioni
generali, acquisiscono il
valore di dichiarazione, ai sensi dell'art. 5 del medesimo
decreto presidenziale, con
validità di dieci anni a decorrere:
a) dalla data originaria della licenza o da quella dell'ultimo
rinnovo per i documenti in essere al 1° gennaio 2002;
b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo,
presentate entro il 31 dicembre 2001, non ancora evase.
2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati,
va apposta sui
documenti, abilitanti all'esercizio dell'attività
radioamatoriale, prorogati nei sensi di cui
al comma 1.
3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a
produrre la
dichiarazione di cui al modello allegato A1.
Articolo 19
(Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01)
1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali,
trasformate in autorizzazioni
generali per effetto dell'art.15, comma 1 del dPR 447/2001, e
per le autorizzazioni
generali di classe A e di classe B individuate nell'art. 34,
comma 1, del menzionato
decreto presidenziale, conseguite anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'attestazione di
rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della raccomandazione
CEPT TR61-01 , di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1990,
previa domanda in bollo, può essere apposta sia sul titolo
abilitante sia su documento separato.
Articolo 20
(Autorizzazioni generali speciali)
1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite
non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio
nazionale, la dichiarazione di cui all'art. 42,
comma 1, lett. d) del d.P.R. 447/2001 va prodotta dalla sede
legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali.
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