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Art. 134
Attività di radioamatore
1. L’attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un
servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici
internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo
radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale,
di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone
che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che
si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo
esclusivamente personale senza alcun interesse di natura
economica.
2. Al di fuori della sede dell’impianto l’attività di cui al
comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo
mobile, escluso quello aereo.
3. L’attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui
al presente Capo e dell’allegato n. 26.
4. È libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze
attribuita al servizio di radioamatore.
Art. 135
Tipi di autorizzazione
1. L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di
stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B
corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla
raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è
abilitato all’impiego di tutte le bande di frequenze attribuite
dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al
servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via
satellite con potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è
abilitato all’impiego delle stesse bande di frequenza di cui al
comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con
potenza massima di 50 Watt.
Art. 136
Patente
1. Per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e
l’esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il
richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore,
di classe A o di classe B di cui all’allegato n. 26.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono
essere superate le relative prove di esame.
Art. 137
Requisiti
1. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore sono
consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o
dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano
intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto
disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena
restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a
misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti
dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di
riabilitazione.
Art. 138
Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all’articolo 107, commi 5, 9, e 10,
riguarda :
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e
portatili;
e) il nominativo già acquisito come disposto dall’articolo 139,
comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 137.
2. Alla dichiarazione sono allegate :
a) l’attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui
all’allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso
e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi
esercita la patria potestà o la tutela.
Art. 139
Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero
un nominativo, che non può essere modificato se non dal
Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall’interessato prima
della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 138,
comma 1, da inoltrare entro trenta giorni dall’assegnazione del
nominativo stesso.
Art. 140
Attività di radioamatore all’estero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in
possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa
raccomandazione, sono ammessi , in occasione di soggiorni
temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria
stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello
aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in
Italia.
2. I soggetti di cui all’articolo 137, comma 1, lettera a), che
intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono
richiedere all’organo competente del Ministero l’attestazione
della rispondenza dell’autorizzazione generale alle prescrizioni
dettate con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni del 1° dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio
1991.
3. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore, in
occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto
all’osservanza delle disposizioni del regolamento delle
radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle
norme vigenti nel Paese visitato.
Art. 141
Calamità - contingenze particolari
1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per
contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le
stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti
oltre i limiti stabiliti dall’articolo 134.
Art. 142
Assistenza
1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di
radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa
tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero
del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località,
della durata e dell’orario dell’avvenimento.
Art. 143
Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite
possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli
articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l’autorizzazione generale
per l’installazione e l’esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione,
ritrasmissione o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L’installazione e l’esercizio di stazioni di radiofari ad uso
amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve
essere identificata dal nominativo di cui all’articolo 139
relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B
preceduta da una sbarra.
Art. 144
Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, l’autorizzazione
generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di
radioamatore può essere conseguita da:
a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado,
statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole
elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata
tramite il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o
dell’istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la
dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente
costituite;
e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro
attività istituzionali.
2. L’esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere
affidata ad operatori nominativamente indicati nella
dichiarazione, di età non inferiore ad anni diciotto, muniti di
patente e dei requisiti richiesti dall’articolo 137 per il
conseguimento dell’autorizzazione generale connessa all’impianto
o all’esercizio di stazioni di radioamatore.
CONTRIBUTI
Allegato n. 25 - art. 35
Radioamatori
1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal
numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo,
compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale
decorre, di euro 5,00 per le autorizzazioni generali di classe A
e di euro 3,00 per quelle di classe B a titolo di rimborso dei
costi sostenuti per le attività di cui all'articolo 1, comma 1. |
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